
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. 98
G.U.R.S. 26 maggio 1979, n. 23
Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 145/1980)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
(modificato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 145/80)
Al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, compete un trattamento economico pari a quello già spettante a carico degli uffici di liquidazione degli enti di appartenenza.
Lo stesso personale conserva nei confronti dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1° giugno 1975.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.