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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1979, n. 98

G.U.R.S. 26 maggio 1979, n. 23

Norme concernenti il personale dei disciolti enti per l'addestramento dei lavoratori ENALC, INAPLI e INIASA, di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 145/1980)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

Art. 1

(modificato dall'art. 65, comma 1, della L.R. 145/80)

Al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104, compete un trattamento economico pari a quello già spettante a carico degli uffici di liquidazione degli enti di appartenenza.

Lo stesso personale conserva nei confronti dell'Amministrazione regionale lo stato giuridico goduto presso gli enti di provenienza.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del personale già dipendente dagli enti di cui al precedente art. 1, alla data del 1° giugno 1975.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

Art. 3

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 13, comma 1, della L.R. 76/82.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 maggio 1979.

MATTARELLA