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DECRETO PRESIDENZIALE 14 maggio 1979

G.U.R.S. 26 maggio 1979, n. 23

Attribuzione al fondo per servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi attribuite ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

IL PRESIDENTE DALLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, che attribuisce ai comuni funzioni amministrative regionali;

Considerato che i comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti esclusivamente per le finalità della legge 2 gennaio 1979, n. 1;

Considerato che è necessario determinare l'attribuzione al fondo dei servizi o a quello per investimenti delle categorie di interventi attribuite ai comuni;

Ritenuto di dovere procedere alla partizione in fondo per servizi e fondo per investimenti secondo le norme di contabilità generale;

Decreta:

Art. 1

Sono attribuite al fondo per servizi le categorie di interventi ascrivibili ai seguenti articoli della legge 2 gennaio 1979, n. 1, in premessa citata:

Art. 3) Assistenza e beneficenza pubblica;

Art. 6) Assistenza scolastica;

Art. 7) Assistenza scolastica;

Art. 9) Assistenza igienico sanitaria;

Art. 10) Beni culturali ed ambientali limitatamente alle lettere b, c e d;

Art. 11) Turismo-industria alberghiera-spettacolo e sport limitatamente a:

- gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

- promozioni di attività sportive e ricreative;

- gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;

- nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici;

Art. 12) Attività industriali - commerciali ed artigianali limitatamente a:

- regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali e distribuzione dei carburanti - esclusi quelli autostradali - e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;

- istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;

- gestione dei mercati all'ingrosso, dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;

- autorizzazione alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale ad eccezione delle sedi autostradali;

- autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;

- atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

- apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

- organizzazioni di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse locale con sede nel Comune;

- assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana;

13) Agricoltura e foreste limitatamente a:

- vigilanza sull'Amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;

- accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale;

- vigilanza sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

- proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73.

Art. 2

Sono attribuite al fondo spese per investimenti le categorie di interventi ascrivibili ai seguenti articoli:

Art. 10) Beni culturali limitatamente all'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di servizio culturale di proprietà dei comuni, nonché per l'acquisto di attrezzature.

Art. 11) Turismo-industria alberghiera-spettacolo e sport limitatamente a:

- costruzione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;

- costruzione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;

Art. 12) Attività industriali, commerciali ed artigianali limitatamente a:

- all'impianto dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;

Art. 13) Agricoltura e foreste limitatamente a:

- indennità compensative annue di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

- istituzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità aziendale;

- prezzi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;

- piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi compresi le competenze attribuite alle camere di commercio.

Art. 15) Assistenza ai lavoratori disoccupati;

Art. 16) Lavori pubblici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 maggio 1979.

MATTARELLA