
LEGGE REGIONALE 4 maggio 1979, n. 74
G.U.R.S. 5 maggio 1979, n. 20
Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme della Regione Siciliana, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato.
Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana ed elezioni amministrative, per tutte quelle procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi dello scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle rispettive leggi elettorali, si applicano le norme all'uopo stabilite dalla legge che disciplina le elezioni dell'Assemblea regionale siciliana. All'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione dell'Assemblea regionale siciliana.
Qualora per lo stesso giorno vengano indette elezioni provinciali, comunali e di quartiere o soltanto due dei tre tipi di elezioni, all'elettore vengono consegnate schede di colore diverso e lo scrutinio ha luogo dando la precedenza a quello relativo all'elezione maggiormente rappresentativa.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma del precedente art. 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) completati due scrutini le operazioni di spoglio vengono sospese per essere riprese il giorno successivo alle ore 8.00;
b) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra gli enti nel cui interesse sono effettuate le consultazioni.
L'art. 8 del testo unico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, è sostituito con il seguente:
"La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.
Il prefetto comunica altresì il decreto ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmettono ai sindaci o ai commissari un esemplare delle liste di sezione.
Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto del sindaco o del commissario".
I primi tre commi dell'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono sostituiti con i seguenti:
"La data delle elezioni è fissata, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.
Il decreto assessoriale è comunicato ai presidenti delle Corti d'appello competenti per territorio e, per mezzo dei prefetti, ai sindaci o ai commissari i quali ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione.
Il decreto assessoriale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 2.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non si possa fare luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, l'Assessore regionale per gli enti locali può disporre il rinvio con proprio decreto da rendere noto con manifesto dei sindaci o dei commissari della provincia".
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, l'art. 24 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.