
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979
G.U.R.I. 23 giugno 1979, n. 171
Trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'I.N.A.I.L..
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e considerata la parte relativa alle attività di carattere assistenziale non previdenziale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la proposta della commissione tecnica prevista dal quarto comma dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 29 marzo 1979;
Sul conforme parere della commissione tecnica, previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, espresso nella seduta del 3 aprile 1979;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Le funzioni svolte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) di cui al capo IX, concernente i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative alla qualificazione riqualificazione, addestramento e perfezionamento professionale, nonché gli interventi finalizzati al reinserimento degli invalidi nell'attività produttiva, sono attribuite alle regioni ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai sensi dell'art. 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Le funzioni svolte dall'INAIL di cui al capo IX, concerne i grandi invalidi del lavoro, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, relative all'assistenza materiale e morale, comprensiva degli interventi economici straordinari, dei soggiorni per cure termali e climatiche, del ricovero in case di riposo, dell'assistenza scolastica in favore di invalidi e loro figli nonché gli interventi per favorire la vita di relazione degli invalidi, sono attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 22, 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono conservate all'INAIL le funzioni amministrative concernenti gli interventi economici a carattere continuativo a favore dei grandi invalidi del lavoro, l'elargizione dei distintivi d'onore e l'erogazione integrativa di fine anno a favore dei grandi invalidi nonché le prestazioni protetiche e i presidi speciali, come previsto dall'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
I beni patrimoniali dell'INAIL relativi al Centro di Santorsa sono trasferiti alla regione Veneto, ai sensi dell'art. 117, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Il personale in servizio, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche dell'INAIL site nel territorio delle regioni a statuto ordinario di cui alla allegata tabella A, è attribuito alle regioni nei limiti e con le modalità di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
L'effettiva messa a disposizione del personale di cui al comma precedente avrà luogo entro e non oltre il 30 aprile 1979.
L'amministrazione del personale indicato nel primo comma, fino alla data di effettiva messa a disposizione delle regioni e comunque entro il 30 aprile 1979, è assicurata dall'INAIL con onere a carico del bilancio dell'ente.
Le spese necessarie per l'assolvimento delle funzioni indicate nei precedenti articoli 1 e 2 sono determinate in complessive L. 4.857.000.000.
Nelle regioni a statuto speciale le funzioni amministrative indicate nell'art. 1 del presente decreto continuano ad essere esercitate mediante l'ufficio stralcio, ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.