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LEGGE REGIONALE 17 marzo 1979, n. 33

G.U.R.S. 20 marzo 1979, n. 13

Ulteriore proroga alle borse di studio per la preparazione e specializzazione di tecnici agricoli.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In continuità con la proroga disposta con l'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sono ulteriormente prorogate, nel rispetto degli adempimenti previsti dai relativi concorsi e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, le borse di studio previste dal sopracitato art. 19.

Art. 2

Per le convenzioni ed i relativi programmi, stipulate o da stipulare per le diverse finalità previste dalle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 24, 20 aprile 1976, n. 36, e 1° agosto 1977, n. 73, si applicano le norme di cui all'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23.

Art. 3

Per le finalità del precedente art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 45 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1979.

MATTARELLA