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LEGGE REGIONALE 17 marzo 1979, n. 38

G.U.R.S. 20 marzo 1979, n. 13

Nuove norme sul regime delle spese in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere.

Testo annotato

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, è sostituito dal seguente: (1)

"Le spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, fatta eccezione di quelle indicate nei commi successivi, sono a carico delle amministrazioni interessate.

Sono, in ogni caso, a carico della Regione Siciliana:

a) le spese per il funzionamento dell'ufficio elettorale regionale, ivi comprese quelle per il servizio tecnico ispettivo, per le indagini statistiche, per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio di macchine, di impianti e di attrezzature tecniche;

b) le spese inerenti alla formazione dei collegi elettorali, quelle occorrenti per l'organizzazione generale delle elezioni provinciali, comunali e di quartiere, per la manutenzione e la rinnovazione dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi accessori, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune, delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede di votazione, delle relative matite copiative, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, delle pubblicazioni, stampati e buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, nonchè le spese per i trasporti e le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, effettuate nell'interesse della Regione, comprese quelle per la spedizione di plichi da parte degli uffici elettorali di sezione.

Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali il personale in servizio presso lo stesso Assessorato, impegnato nella preparazione, organizzazione e svolgimento delle varie operazioni elettorali concernenti le elezioni regionali, provinciali, comunali e di quartiere può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione al trentesimo giorno successivo alla data delle elezioni stesse".

(1)

Vedi l'art. 23 della L.R. 14/69 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 2

Per un'esigenza di maggiore funzionalità e chiarezza della normativa concernente le elezioni regionali ed amministrative in Sicilia, il Governo della Regione è autorizzato ad avvalersi della commissione di studio, istituita con decreto del Presidente della Regione del 5 dicembre 1978, con il compito di formulare proposte di razionalizzazione delle norme regionali che disciplinano lo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative in Sicilia.

Il termine massimo per il compimento dei lavori della suddetta commissione è fissato in un anno dalla data di insediamento.

Al presidente, a tutti i componenti ed al segretario sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta di lire 12.000 per il presidente e di lire 10.000 per i componenti ed il segretario.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1979.

MATTARELLA