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LEGGE REGIONALE 17 marzo 1979, n. 40

G.U.R.S. 20 marzo 1979, n. 13

Provvedimenti in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1998)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 1.003 milioni a favore dell'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, finalizzati al ripianamento della situazione debitoria dell'Ente.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 13, della L.R. 27/98)

L'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Palermo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone il programma di ristrutturazione delle attività produttive, dell'organico del personale e dei relativi servizi, al fine di conseguire l'economicità della gestione ed il contenimento dei costi di produzione degli arti ortopedici, dei presidi e delle forniture in genere, e formula, inoltre, proposte sull'assetto definitivo dell'Istituto stesso nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle prospettive di attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il piano di ristrutturazione è approvato dal Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali per gli enti locali e per la sanità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

E' fatto divieto all'Istituto:

a) di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nonchè di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti in servizio alla data del 1° gennaio 1979. I provvedimenti di inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio 1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o comportino valutazioni a carattere discrezionale;

b) ------------------------- (lettera abrogata) (1)

(1)

Lettera abrogata dall'art. 1, comma 13, della L.R. 27/98.

Art. 3

L'Assessore regionale per gli enti locali, oltre ai controlli già demandati alla Regione Siciliana dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, esercita la vigilanza sugli adempimenti elencati nel precedente articolo e ne riferisce alla Giunta regionale ed alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

Entro il termine di sei mesi, fissato dal precedente articolo per la predisposizione del programma di ristrutturazione, l'Assessore regionale per gli enti locali, d'intesa con l'Assessore regionale per la sanità, promuove la revisione dello statuto dell'Istituto e lo sottopone al Presidente della Regione per l'approvazione, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 4

Per l'esercizio finanziario 1979, per le finalità previste dal n. 10 dell'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni.

All'onere di lire 1.073 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 marzo 1979.

MATTARELLA