
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 14
G.U.R.S. 6 marzo 1979, n. 10
Interventi in favore della fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 21/2001)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 12 della L.R. 33/83 e integrato dall'art. 15, comma 4, della L.R. 21/2001)
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere alla fondazione Giuseppe Whitaker con sede in Palermo un contributo annuo di lire 300 milioni così suddivisi:
- quanto a lire 200 milioni quale concorso della Regione agli oneri per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della Fondazione;
- quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della Fondazione;
- quanto a lire 50 milioni per l'utilizzazione del parco e della villa Malfitano da parte della Presidenza della Regione per fini istituzionali e per manifestazioni di rilevante interesse, nonchè per la fruizione da parte del pubblico dell'isola di Motya e del parco di villa Malfitano.
Al fine di determinare condizioni e modalità per realizzare le finalità indicate al comma precedente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare con la fondazione Giuseppe Whitaker apposita convenzione, alla quale si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.
All'onere di lire 300 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, a norma dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.