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LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 15

G.U.R.S. 6 marzo 1979, n. 10

Provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 19/2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Siciliana, al fine di sostenere nel territorio dell'Isola lo sviluppo dell'associazionismo culturale nei campi dell'educazione permanente e ricorrente, della divulgazione scientifica e culturale, dell'animazione e della valorizzazione dei beni culturali, è autorizzata a concedere, per l'anno 1979, all'ARCI (Associazione di cultura, sport e ricreazione), all'ENARS-ACLI (Ente nazionale ricreazione sociale), all'AICS (Associazione italiana cultura e sport), all'ENDAS (Ente nazionale democratico di azione sociale), associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia:

a) sussidi straordinari per un ammontare di lire 150 milioni per spese generali e di funzionamento che le predette associazioni sostengono nell'ambito del territorio regionale;

b) contributi per un ammontare di lire 150 milioni per il finanziamento di attività specifiche, quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente.

E' fatto obbligo alle associazioni che attingono allo stanziamento indicato alla lett. b di destinare il 40 per cento per spese sostenute regionalmente ed il 60 per cento per spese sostenute dalle istanze periferiche.

Art. 2

(integrato dall'art. 24, comma 20, della L.R. 19/2005)

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione delle somme, in base al numero complessivo degli iscritti della sede regionale e delle sedi provinciali, di ciascuna associazione, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Le associazioni che usufruiscono del contributo di cui alla lett. b del precedente art. 1 sono obbligate a trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il finanziamento, il rendiconto delle spese effettuate ed una relazione illustrativa delle attività svolte.

Art. 3

Il finanziamento di cui alla lett. b del precedente art. 1 è erogato nella misura del 50 per cento all'atto del decreto assessoriale d'impegno della spesa; il restante 50 per cento a presentazione del consuntivo.

Art. 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1979, la spesa di lire 300 milioni, cui si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 5

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

" Titolo I -Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Rubrica 6 - Categoria IV-Cap. 38074 (nuova istituzione) 4.1.2/2.3.9/1/1/06/-/1/ Sussidi straordinari alle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia quale concorso nelle spese generali e di funzionamento che le predette associazioni sostengono nell'ambito del territorio regionale, lire 150 milioni. Cap. 38075 (nuova istituzione) 4.1.2/2.3.9/1/1/06/-/1 Contributi alle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia per il finanziamento di attività specifiche quali convegni di interesse regionale e nazionale, seminari, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa competente, lire 150 milioni;

Titolo II - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 60751-Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, meno lire 300 milioni ".

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1979.

MATTARELLA