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LEGGE REGIONALE 5 marzo 1979, n. 18

G.U.R.S. 6 marzo 1979, n. 10

Attribuzione di nuovi compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego).

Testo con annotazioni alla data 26 novembre 2000

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dal decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795.

La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego. (1)

(1)

Vedi l'art. 9 della L.R. 35/88 e l'art. 11 della L.R. 24/2000 che integrano la Commissione di cui all'articolo annotato.

In ordine alle ulteriori competenze attribuite alla predetta Commissione vedi artt. 3 e 22 della L.R. 36/90.

Art. 2

La segreteria tecnica della Commissione regionale per l'impiego, prevista dal quattordicesimo comma dell'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, converito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è costituita con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale ed ha sede presso l'Assessorato stesso.

Gli oneri connessi al relativo funzionamento graveranno sul cap. 32205 del bilancio della Regione. (1)

(1)

Per il personale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale vedi l'art. 2, comma 1, della L.R. 53/85.

Art. 3

Il presidente della commissione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 marzo 1979.

MATTARELLA