
LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. 7
G.U.R.S. 17 febbraio 1979, n. 7
Proroga delle anticipazioni per la gestione provvisoria dei servizi della soppressa Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.).
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le anticipazioni previste dalle leggi regionali 5 marzo 1976, n. 17, 18 marzo 1977, n. 8 e 1 agosto 1977, n. 70, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1979.
Le predette anticipazioni saranno erogate in unica soluzione in favore dei comuni e delle province nella misura pari alle somme concesse agli stessi enti nell'esercizio finanziario 1978, aumentate del 7 per cento.
Sarà, altresì, erogata in favore dei comuni e delle province la differenza, accertata in lire 2.930.211.595, tra le somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, per il triennio 1976-1978 e le somme anticipate dalla Regione per il corrispondente periodo.
Agli enti di cui al precedente art. 2 saranno rimborsate le eventuali somme anticipate con fondi propri per far fronte alla gestione ex ONMI per il triennio 1976-1978 sino alla concorrenza della suddetta somma di lire 2.930.211.595 a presentazione di apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, dalla quale risulti la somma effettivamente anticipata per il medesimo periodo.
Le eventuali disponibilità saranno ripartite proporzionalmente a tutti gli enti sulla base delle anticipazioni concesse nell'anno 1979 dopo che gli enti interessati avranno trasmesso la dichiarazione di cui al precedente comma.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.745.211.595, si provvede con le corrispondenti assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della citata legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Al recupero delle somme anticipate con la presente legge si provvede con le assegnazioni di cui sopra.