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REGOLAMENTO (CEE) N. 270/79 DEL CONSIGLIO, 6 febbraio 1979

G.U.C.E. 14 febbraio 1979, n. L 38

Sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al trattato di adesione 1994)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 17 febbraio 1979

Applicabile dal: 17 febbraio 1979

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che, per un'efficace ed equilibrata attuazione della politica agricola comune in Italia, per rimediare alle gravi deficienze strutturali e alla netta insufficienza della produttività agricola di detto Stato membro, occorre un considerevole sforzo nel campo dell'informazione e della divulgazione agricole;

Considerando che in numerose regioni italiane manca attualmente un efficace sistema di divulgazione agricola;

Considerando che, a causa di condizionamenti economici e di bilancio, la Repubblica italiana non dispone di mezzi sufficienti per compiere il notevole sforzo che comporta la creazione di siffatto sistema, già molto sviluppato negli altri Stati membri;

Considerando che l'istituzione in Italia di un efficace dispositivo di divulgazione agricola riveste un interesse comunitario e contribuisce alla realizzazione degli obiettivi definiti all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche di struttura necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono quindi un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

Considerando che occorre definire a quali condizioni la Comunità parteciperà al finanziamento di un piano di divulgazione elaborato ed attuato dallo Stato membro interessato; che, pur lasciando alla Repubblica italiana il compito di preparare detto piano tenendo conto delle strutture amministrative esistenti, occorre prevedere condizioni tali da garantire un impiego ottimale dei mezzi finanziari forniti dalla Comunità;

Considerando che il piano dovrà comportare un sistema di divulgazione che non solo consenta agli agricoltori un accesso permanente all'informazione e all'orientamento in campo agricolo, ma li aiuti altresì ad utilizzare questa informazione e questo orientamento in modo da trarne il massimo profitto per la propria situazione;

Considerando che la divulgazione non può essere considerata unicamente come a sé stante, ma deve inserirsi in programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura nel cui ambito la divulgazione, la ricerca sperimentale e la qualificazione professionale degli agricoltori siano strettamente connesse;

Considerando che la Comunità deve poter accertare che le misure prese dalla Repubblica italiana concorrano al conseguimento degli obiettivi dell'azione comune e siano conformi alle condizioni cui è subordinato il finanziamento comunitario; che a tal fine occorre prevedere una procedura che instauri una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente delle strutture agricole, istituito dalla decisione del Consiglio, del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (5) e che includa, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia previsto dagli articoli da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 14 luglio 1978, n. C 169.

(2)

G.U. 9 ottobre 1978, n. C 239.

(3)

Parere reso il 19 ottobre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

(5)

G.U. 17 dicembre 1962, n. 136.

Art. 1

1. Per garantire agli imprenditori agricoli in Italia l'accesso permanente ad un sistema di informazione e di orientamento in campo agricolo e contribuire in tal modo all'incremento della produttività e dei redditi nonché all'ammodernamento delle aziende agricole, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70, destinata a sviluppare in Italia la divulgazione agricola, in correlazione con programmi o misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

2. La Commissione può concedere, conformemente al titolo IV, un contributo all'azione comune finanziando, tramite la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato "Fondo", le misure che sono necessarie all'attuazione del piano-quadro di divulgazione agricola, conforme a quello descritto nel titolo I, e che rispondono ai criteri esposti nei titoli II e III.

TITOLO I

Piano-quadro di divulgazione agricola

Art. 2

(integrato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

1. Il piano-quadro di divulgazione agricola comporta:

a) l'istituzione di un sistema di formazione dei divulgatori agricoli, tramite un organismo interregionale di divulgazione agricola, in appresso denominato "organismo interregionale", costituito da centri interregionali di formazione, in appresso denominati "centri" o garantito da organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori.;

b) l'impiego di divulgatori formati alla realizzazione di programmi e misure di armonico sviluppo dell'agricoltura.

2. Il piano-quadro è elaborato dalla Repubblica italiana. La sua durata è perlomeno pari a quella dell'azione comune. Esso è riesaminato almeno ogni quattro anni.

Art. 3

(integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

Il piano-quadro indica tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, in particolare:

1. Per quanto riguarda la formazione dei divulgatori:

a) le disposizioni adottate per stabilire il numero di divulgatori da formare o da riqualificare in funzione delle effettive esigenze di divulgazione a livello regionale e per assicurare che il numero di divulgatori formati ogni anno corrisponda a tali bisogni;

b) lo statuto giuridico, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, in particolare:

- la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione dell'organismo interregionale, in cui è prevista la rappresentanza delle organizzazioni professionali,

- l'ubicazione dei centri tenuto conto delle esigenze specifiche di divulgazione delle diverse parti d'Italia,

- il numero e la qualifica del personale insegnante previsto,

- le disposizioni che garantiscano il finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri;

b. bis) le organizzazioni professionali agricole riconosciute dallo Stato per la formazione dei divulgatori;

c) i requisiti che i candidati devono possedere per essere ammessi ai corsi di formazione e di perfezionamento per il personale direttivo in materia di divulgazione, per i divulgatori polivalenti e per i divulgatori specializzati;

d) le principali modalità, il contenuto e la durata dei corsi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;

e) le misure previste per procurare una formazione specializzata al personale insegnante.

2. Per quanto riguarda l'impiego dei divulgatori:

a) i programmi o le misure di armonico sviluppo dell'agricoltura in base ai quali i divulgatori entrano in servizio;

b) le zone prioritarie interessate da tali programmi o misure di cui alla lettera a);

c) i servizi di divulgazione, compresi quelli delle organizzazioni professionali, cui i divulgatori sono destinati, nonché le modalità di controllo loro applicabili;

d) le misure adottate per garantire che i divulgatori formati nel quadro dell'azione comune siano effettivamente assunti dai servizi o dalle organizzazioni di cui alla lettera c).

Art. 4

1. Il piano-quadro e il risultato del suo riesame sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione.

2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce ulteriori elementi di valutazione nel quadro di quelli prescritti dall'articolo 3.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione del piano-quadro secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Formazione dei divulgatori agricoli

Art. 5

1. L'organismo interregionale ha in particolare per compito:

a) la formazione e il perfezionamento di personale direttivo in materia di divulgazione, di divulgatori polivalenti e di divulgatori specializzati;

b) l'elaborazione, in stretta cooperazione con il personale idoneo addetto alla ricerca e alla divulgazione e con le università, dei programmi di formazione e di perfezionamento dei divulgatori;

c) l'organizzazione di seminari periodici tra i divulgatori e il personale insegnante dell'organismo interregionale, per valutare i risultati della divulgazione e, di conseguenza, proporre gli adattamenti che eventualmente ne derivano in materia di formazione;

d) lo studio e la messa a punto di tecniche di divulgazione idonee ai problemi dei conduttori agricoli delle diverse zone, nonché la previsione delle esigenze in materia di formazione, tenendo conto dei risultati conseguiti dai divulgatori entrati in servizio nell'ambito dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. I centri sono dotati di personale insegnante permanente, qualificato nelle discipline elencate all'articolo 7, paragrafo 1. Ove necessario, si ricorre temporaneamente al personale appartenente ad università, ad istituti di ricerca e ad altre istituzioni, per l'insegnamento di particolari materie.

Art. 6

Possono essere ammessi ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 i candidati che abbiano i seguenti requisiti idonei alla divulgazione agricola:

a) possesso di un diploma di laurea in materia agricola quando si tratta di personale direttivo della divulgazione;

b) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario, accompagnato da una formazione specializzata idonea o da un'esperienza professionale equivalente, quando si tratta di divulgatori specializzati;

c) possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario quando si tratta di divulgatori polivalenti.

Tutti i candidati devono inoltre avere attitudine all'esercizio dell'attività di divulgazione agricola. Un'esperienza professionale dei problemi agricoli costituisce titolo preferenziale. Questa esperienza è indispensabile per il personale direttivo della divulgazione e per i titolari di diplomi non universitari.

Art. 7

(modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) devono consentire alle persone che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6 di acquisire conoscenze sufficienti in funzione dei loro compiti, in particolare nei seguenti settori:

- tecniche di divulgazione agricola;

- tecniche di gestione delle aziende agricole;

- tecniche di elaborazione di piani di miglioramento materiale delle aziende ai sensi del regolamento (CEE) n. 797/85;

- tecniche e metodi di miglioramento qualitativo della produzione;

- pratiche di produzione compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali;

- tecniche di elaborazione e di realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) o di altre materie connesse a tali programmi o misure;

- psicologia e sociologia rurali;

- pratica di utilizzazione di nuove tecnologie informatiche o telematiche per l'informazione e la divulgazione agricola.

2. I corsi di base devono comprendere almeno nove mesi di formazione teorica e pratica.

3. La Repubblica italiana prende tutte le disposizioni necessarie affinché le conoscenze dei divulgatori in tal modo formati siano costantemente aggiornate.

TITOLO III

Impiego dei divulgatori agricoli

Art. 8

(sostituito dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

1. I divulgatori formati conformemente all'articolo 7 sono impiegati nel quadro della realizzazione dei programmi o delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2. L'Italia vigila affinché il 60% almeno dei divulgatori formati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 siano impiegati nel Mezzogiorno. Inoltre l'Italia vigila affinché i divulgatori formati siano distribuiti in armonia con la situazione esistente nelle varie zone e con i fabbisogni che ne risultano.

3. Ogni anno l'Italia comunica, se del caso:

- le disposizioni adottate per garantire che le attività esercitate dai divulgatori siano totalmente dedicate alla divulgazione, esclusa qualsiasi attività amministrativa o di altra natura non connessa alla divulgazione;

- la distribuzione dei divulgatori formati ogni anno tra le varie zone, distinguendo fra divulgatori polivalenti, divulgatori specializzati e quadri di divulgazione.

4. La Commissione formula un parere sugli argomenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Art. 9

(abrogato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

[1. I piani annuali sono trasmessi dalla Repubblica italiana alla Commissione all'inizio dell'anno.

2. A richiesta della Commissione, la Repubblica italiana fornisce, nel quadro delle informazioni prescritte dall'articolo 8, ulteriori elementi di valutazione.

3. La Commissione decide in merito all'approvazione dei piani annuali secondo la procedura definita all'articolo 14, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.]

TITOLO IV

Disposizioni finanziarie e generali

Art. 10

1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dodici anni a decorrere dall'applicabilità del presente regolamento.

2. Il costo previsionale totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato a 66 milioni di unità di conto europee.

3. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Art. 11

(integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (CE) n. 1760/1987)

1. Il Fondo partecipa alle spese sostenute dalla Repubblica italiana per la formazione dei divulgatori agricoli di cui al titolo II fino a un massimo di 6 MUC ed entro i seguenti limiti:

a) in una prima fase, di due anni, 150000 UC per la formazione specializzata degli insegnanti e 50000 UC per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale;

b) in seguito, per un periodo di dieci anni:

- 180000 UC all'anno per le spese di funzionamento dell'organismo interregionale, compresi i centri,

- 400000 UC all'anno per le spese sostenute a titolo di indennità di frequenza dei corsi, nei limiti di un importo di 2000 UC per studente formati dai centri o dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

I fondi non spesi possono essere riportati agli anni seguenti.

2. La Repubblica italiana rimborsa al Fondo la sua partecipazione all'indennità di frequenza dei corsi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, qualora i divulgatori non si dedichino effettivamente per almeno tre anni alle funzioni per le quali sono stati formati.

3. Il Fondo rimborsa all'Italia le spese di assunzione dei divulgatori secondo le seguenti condizioni:

l'importo massimo imputabile per divulgatore formato conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 e di nuova assunzione conformemente all'articolo 8 è di 12 500 ECU. Il tasso di rimborso è del 50% per i divulgatori destinati al Mezzogiorno e 40% per gli altri. L'intervento del Fondo copre un periodo massimo di 6 anni di servizio del divulgatore. Per procedere alla riduzione decrescente dell'importo rimborsato per divulgatore, qui di seguito denominato "premio annuale", devono essere applicati i seguenti coefficienti: 1,25 per il primo anno, 1,15 per il secondo anno, 1,05 per il terzo anno, 0,95 per il quarto anno, 0,85 per il quinto anno e 0,75 per il sesto anno.

Al termine di ogni periodo di tre anni il Consiglio, su proposta della Commissione, esamina l'importo summenzionato e decide degli eventuali adattamenti in funzione degli aumenti reali delle retribuzioni in Italia.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 12

1. Le domande di rimborso delle spese di cui all'articolo 11, paragrafo 2, devono riferirsi alle spese sostenute dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile ed essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. Possono essere concessi anticipi conformemente alle modalità di finanziamento dell'organismo interregionale, compresi i centri, definite dalla Repubblica italiana.

3. Le domande di pagamento del premio annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 3, devono essere presentate dalla Repubblica italiana prima del 16 marzo di ogni anno per i divulgatori in servizio al 1° gennaio del medesimo anno. Le domande di premio per i divulgatori che entrano in servizio in data posteriore al 1° gennaio vengono incluse nelle domande relative all'anno successivo; il tal caso il premio è pagato in misura proporzionale alla durata del loro servizio.

4. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura contemplata dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 13

Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'azione comune prevista dal presente regolamento. La Repubblica italiana trasmette alla Commissione tutta la documentazione a tal fine necessaria.

Art. 14

(modificato dall'art. 1 del Reg. (CEE) n. 3768/1985 e dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato dalla Dec. 95/1/CE)

1 Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente delle strutture agricole è chiamato a pronunciarsi dal presidente, su iniziativa di questo ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Le misure in questione vengono adottate dalla Commissione e sono di applicazione immediata. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio; in tal caso, essa può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla loro comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile non appena il Consiglio avrà preso una decisione in merito alla proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 729/70.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì, 6 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE