
DECRETO LEGGE 30 gennaio 1979, n. 26
G.U.R.I. 6 febbraio 1979, n. 36
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. (1)
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95)
TESTO COORDINATO (alla legge 24 marzo 2015, n. 33 e con annotazioni alla data 4 dicembre 2007)
In ordine ai criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal presente, vedi il D.M. Sviluppo economico 4 dicembre 2007.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare, in considerazione dello stato di crisi in cui versano alcune imprese, il proseguimento delle attività produttive, sostenute anche dai finanziamenti pubblici, ed il mantenimento dei livelli occupazionali; esigenze queste che non potrebbero essere adeguatamente soddisfatte senza ricorrere alla decretazione d'urgenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
Decreta:
Imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili
(sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, integrato dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, modificato dall'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, integrato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, [di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato] (parole soppresse) (1), e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo alla esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.
Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.
La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.
Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale.
Quando sia stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'articolo 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria. (2)
La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge, dagli articoli 195 e seguenti e dall'articolo 237 della legge fallimentare.
La revoca del commissario è disposta su parere conforme del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa.]
Parole soppresse dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696.
La Corte costituzionale con sentenza n. 181 del 20-22 maggio 1987 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 legge 3 aprile 1979, n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale e gli amministratori della società o della persona giuridica soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato nello stesso articolo 209 legge fallimentare.
Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria
(introdotto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1993, n. 80 integrato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[1. Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.](comma abrogato) (1)
1-bis. Sono inoltre soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese che trovandosi in stato di insolvenza abbiano una esposizione debitoria verso lo Stato, enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico per una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca, purché abbiano avuto, nell'ultimo triennio un numero medio di addetti, determinato in base ai criteri previsti dall'art. 1, comma primo, non inferiore ad ottocento. La disposizione si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.]
Comma abrogato dall'art. 54 della legge 24 aprile 1998, n. 128.
Poteri e compenso del commissario
(sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, nel testo integrato dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito dalla legge 8 giugno 1984, n. 212 dall'art. 1-bis del D.L. 23 gennaio 1993, n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1993, n. 80 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.
Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.
Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e di livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.
Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonchè degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.
Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'articolo 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.
Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti.
Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti economici e tenendo conto della entità della gestione.]
Garanzia dello Stato
(introdotto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95, modificato dall'art. 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, dall'art. 100 del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270, dall'art. 1, comma 2, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 e dall'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33)
Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali.
L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro.
Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI.
Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.
Società o imprese controllate, a direzione unica e garanti
(modificato e integrato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta l'amministrazione straordinaria di una società di cui al primo comma dell'art. 1, sono soggette alla medesima procedura a norma del presente decreto-legge, ancorchè non si trovino nelle condizioni previste nel detto comma:
a) la società che controlla direttamente o indirettamente la società in amministrazione straordinaria;
b) le società direttamente o indirettamente controllate dalla società in amministrazione straordinaria o dalla società che la controlla;
c) le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria;
d) le società che hanno concesso crediti o garanzie alla società in amministrazione straordinaria e alle società di cui alle precedenti lettere per un importo superiore, secondo le risultanze dell'ultimo bilancio, ad un terzo del valore complessivo delle proprie attività.
L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società suindicate è compiuto dal tribunale ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, anche per iniziativa del commissario o dei commissari. Alla procedura di amministrazione straordinaria, da disporre con separato decreto per ciascuna società, devono essere preposti gli stessi organi nominati con decreto di cui al primo comma, salvo eventuale integrazione del comitato di sorveglianza anche in eccedenza al numero massimo previsto nell'art. 198 della legge fallimentare.
Nei confronti delle società di cui al primo comma, ancorchè non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società poste in amministrazione straordinaria possono esperire l'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare, relativamente agli atti indicati ai numeri 1, 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla scadenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma di detto articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione il commissario o i commissari possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro trenta giorni. Possono altresì chiedere alla CONSOB di effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le società in amministrazione straordinaria e quelle passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di cui al comma precedente, le indagini consentite dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. L'accertamento deve compiersi entro 120 giorni dalla data della richiesta.
Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo. Ove il tribunale accerti la sussistenza delle più gravi irregolarità di cui al terzo comma del citato articolo 2409 il commissario potrà essere nominato amministratore giudiziario della società i cui amministratori hanno compiuto le gravi irregolarità sopra indicate.
Le domande giudiziali previste dai commi precedenti e quelle di responsabilità cui il commissario è legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, della legge fallimentare, vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, con il rito disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533. Le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli atti e ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i commissari allo scopo di accertare la esistenza di società nelle condizioni di cui al primo comma, possono richiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio, che sono tenuti a fornirle entro quindici giorni.
Al medesimo fine possono richiedere alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi proprietari dei titoli azionari intestati al proprio nome. Tali società sono parimenti tenute a rispondere entro quindici giorni.
Nei casi di società collegate a norma del primo comma del presente articolo, ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli amministratori delle società che hanno esercitato tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società in amministrazione straordinaria dei danni da questi cagionati alla società stessa.]
Conversione del fallimento
(modificato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Qualora dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge sia dichiarato il fallimento di una società che [al momento della dichiarazione o successivamente](parole soppresse) (1) si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, il tribunale dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta a procedura di amministrazione straordinaria, sentiti il legale rappresentante delle società, il curatore e, se nominato, il commissario. Il tribunale provvede su istanza di qualunque interessato o d'ufficio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dalla legge fallimentare.
Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria della società cessano le funzioni degli organi preposti al fallimento. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.]
Parole soppresse dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95.
Interventi di società consortili
(sostituito dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Ai fini dell'acquisto di aziende, complessi aziendali o impianti appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, le società consortili, di cui alla legge 5 dicembre 1978, n. 787, possono costituire nuove società per azioni.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, dalla data della costituzione e per la durata della società consortile, alle imprese per il cui risanamento sia stata autorizzata la costituzione di società consortili ai sensi della legge 5 dicembre 1978, n. 787, nè alle società che le controllano a norma del secondo comma dell'articolo 2 della legge medesima. Tuttavia la società consortile può in ogni momento domandare la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di tali imprese, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.] (1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 7-13 febbraio 1985 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato nelle parte in cui non prevede che la dichiarazione dello stato di insolvenza possa essere pronunciata, oltre che su domanda della società consortile, anche d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati nell'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Agevolazioni fiscali sui trasferimenti
(introdotto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[I trasferimenti di aziende o di complessi aziendali, anche relativi a singoli rami di impresa, appartenenti alle imprese poste in amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire.]
Modifiche all'articolo 4 detta legge 5 dicembre 1978, n. 787
(introdotto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Dopo l'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 787, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, può convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento è stato approvato, affinchè deliberino sulla costituzione di una società consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima.
La costituzione della società consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalità dei crediti degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione.
La partecipazione alla società consortile, la cui costituzione è approvata a norma del comma precedente, è vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla società consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti dell'impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
E' tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla società consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa per il cui risanamento è stata costituita la società consortile nè possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla società consortile medesima. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.]
Norme procedurali
(modificato dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 integrato dall'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 835, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni alle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'articolo 4 del decreto stesso.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'art. 4 ed alle relative opposizioni.
Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai numeri 2 e 4 dell'art. 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'autorità di vigilanza, su istanza del commissario straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.]
Modalità di trasferimenti di complessi aziendali
(introdotto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili o mobili in blocco è consentita la vendita senza incanto e la vendita ad offerta privata, previa l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza e sentito il parere del comitato di sorveglianza.
Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, tra l'altro, della redditività all'atto della stima e nel biennio successivo.]
Durata di applicazione
(introdotto dalla legge di conversione 3 aprile 1979, n. 95 e abrogato dall'art. 109, comma 1, lett. a) del D.L.vo 8 luglio 1999, n. 270)
[Le disposizioni del presente decreto si applicano sino all'entrata in vigore di una nuova legge di riforma del regime delle società.]
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 gennaio 1979
PERTINI
ANDREOTTI-PRODI
BONIFACIO-MORLINO
PANDOLFI
Visto: il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1979
Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 14