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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n. 161

G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sulla tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove previsto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per i mattatoi comunali, al 28 febbraio 1981.

Art. 2

Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola "specializzati".

Art. 3

Nell'ottavo alinea della tabella annessa alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola "ingegnere".

Art. 4

Il collaudo delle opere, relative a sistemi o impianti di depurazione o di pretrattamento, finanziate o ammesse a contributo della Regione, è disposto, anche in corso di opera, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le opere ammesse a contributo, l'onere del collaudo graverà sulle somme destinate a competenze tecniche, di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1980.

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