
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n. 161
G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sulla tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove previsto, alla tabella C della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per i mattatoi comunali, al 28 febbraio 1981.
Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola "specializzati".
Nell'ottavo alinea della tabella annessa alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola "ingegnere".
Il collaudo delle opere, relative a sistemi o impianti di depurazione o di pretrattamento, finanziate o ammesse a contributo della Regione, è disposto, anche in corso di opera, dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
Per le opere ammesse a contributo, l'onere del collaudo graverà sulle somme destinate a competenze tecniche, di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.