
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n 162
G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1
Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il vincolo della specifica destinazione trentennale previsto dall'art. 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, non è richiesto per le opere e per gli impianti che insistono nel demanio marittimo regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
Le società e gli enti sportivi che richiedano i contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della citata legge 16 maggio 1978, n. 8 dovranno produrre all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il titolo comprovante l'avvenuta concessione dell'area demaniale alle stesse, da parte della competente autorità.
Per scadenza della concessione o per decadenza della stessa per uno dei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione, l'Amministrazione concedente preferirà le richieste di concessione di quegli enti e società che abbiano già utilizzato gli impianti per fini sportivi e che intendano proseguire l'utilizzazione degli stessi.