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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n 162

G.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1

Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il vincolo della specifica destinazione trentennale previsto dall'art. 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, non è richiesto per le opere e per gli impianti che insistono nel demanio marittimo regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Le società e gli enti sportivi che richiedano i contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della citata legge 16 maggio 1978, n. 8 dovranno produrre all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il titolo comprovante l'avvenuta concessione dell'area demaniale alle stesse, da parte della competente autorità.

Per scadenza della concessione o per decadenza della stessa per uno dei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione, l'Amministrazione concedente preferirà le richieste di concessione di quegli enti e società che abbiano già utilizzato gli impianti per fini sportivi e che intendano proseguire l'utilizzazione degli stessi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1980.

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