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LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1980, n. 135

G.U.R.S. 20 dicembre 1980, n. 56

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, concernente "Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, concernente "Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980", sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo comma, primo periodo, le parole: "fondo di lire tre miliardi" sono sostituite con le parole: "fondo di lire cinque miliardi";

- al primo comma, la disposizione di cui alla lett. a è sostituita dalla seguente: "a) quanto a lire 700 milioni, per l'acquisto di materiale di pronto intervento e di prima assistenza, nonchè per le spese per l'organizzazione di un ospedale da campo";

- dopo la lett. c è aggiunta la seguente lettera: "d) le rimanenti disponibilità del fondo sono impiegate per l'acquisto dei prefabbricati di cui all'art. 6, nonchè per le finalità di cui all'art. 6 bis".

Art. 2

All'art. 4 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 è aggiunto il seguente comma:

"A valere sull'assegnazione di cui al presente articolo il predetto Comitato provvede, altresì, alle spese necessarie per l'organizzazione dell'ospedale di cui all'art. 3, lett. a".

Art. 3

All'art. 5 della legge regionale indicata nel precedente art. 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente altro:

"Al personale regionale, ivi compreso quello del Corpo forestale, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle zone colpite dagli eventi sismici, in attuazione della presente legge, la disciplina di cui all'art. 1 della legge regionale , e successive modificazioni, si applica con la maggiorazione del 100 per cento degli importi ivi stabiliti".

Art. 4

All'art. 6 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo comma, dopo le parole "del novembre 1980", sono soppresse le parole: "scuole ed asili";

- l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate, l'Assessore delegato alla Presidenza della Regione è autorizzato a procedere, mediante trattativa privata, sentita una Commissione presieduta dallo stesso Assessore e composta di due rappresentanti della Regione, di cui uno l'Ispettore tecnico dei lavori pubblici, e del rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, di cui all'art. 4, secondo comma, della presente legge".

Art. 5

Dopo l'art. 6 della legge regionale indicata nel precedente art. 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 6 bis - L'Assessore delegato alla Presidenza della Regione è autorizzato a provvedere, nei limiti del 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, agli acquisti, forniture, trasporti, noleggi e in genere a quanto altro risulti necessario ai fini dell'attuazione degli interventi della presente legge".

Art. 6

All'art. 9, primo comma, della legge regionale indicata nel precedente art. 1, le parole: "la spesa di lire 3.000 milioni" sono sostituite con le altre: "la spesa di lire 5.000 milioni".

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 dicembre 1980.

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