
LEGGE 18 dicembre 1980, n. 905
G.U.R.I. 2 gennaio 1981, n. 1
Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei titoli, diplomi e certificati di cui agli allegati A e B (1) della presente legge è riconosciuto il titolo di infermiere professionale ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale.
L'uso di tale titolo e delle relative abbreviazioni è consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformità alle corrispondenze del titolo stesso enunciate negli allegati A e B. (1)
Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge sono modificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.
Per l'esercizio dell'attività di infermiere professionale, l'interessato deve presentare al Ministero della sanità istanza in lingua italiana in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato B, in originale o in copia autentica; (1)
b) certificato di buona condotta o altro certificato che dichiari le condizioni di moralità o di onorabilità rilasciato dalla competente autorità dello Stato d'origine o di provenienza e, qualora detto Stato, ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato stesso.
La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.
(modificato dall'art. 4 della legge 27 gennaio 1986, n. 19 e dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353)
Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla ricezione, accerta la regolarità della domanda e della relativa documentazione e provvede alla sua trasmissione al collegio degli infermieri professionali della provincia nel cui albo l'interessato intende chiedere l'iscrizione dandone comunicazione allo stesso.
Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonché conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE.
Qualora il Ministero della sanità venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori del territorio nazionale, anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorità dello Stato di origine o di provenienza.
Le informazioni sono coperte dal segreto.
Per il periodo di tempo necessario a ricevere le informazioni, il termine di cui al primo comma è sospeso per non più di tre mesi. La procedura di ammissione riprende alla scadenza dei tre mesi anche se lo Stato consultato non ha fatto pervenire la risposta.
Il rigetto dell'istanza da parte del Ministero della sanità deve essere motivato.
Il collegio degli infermieri professionali nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda corredata dalla documentazione inviata dal Ministero della sanità, provvede all'iscrizione ai sensi delle leggi vigenti.
Il cittadino di altri Stati membri della Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani.
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)
1. Il Ministero della salute notifica alla Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli concernenti gli infermieri professionali.
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)
1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorità o enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati, sono assimilati a quelli la cui denominazione è riportata dalla stessa legge.
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277)
1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione del provvedimento, il richiedente può ricorrere all'autorità giudiziale.
Agli infermieri professionali di cui all'articolo 1, per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni, si applicano, ai sensi della L. 29 ottobre 1954, n. 1049, le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.
Il Ministero della sanità comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonché quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione.
A tal fine il collegio degli infermieri professionali dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.
Per gli infermieri professionali cittadini di altri Stati membri è istituito un servizio informazioni sulla legislazione sanitaria e sociale e sulla deontologia professionale presso il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, nonché la Federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, promuove, ove ne ravvisi l'opportunità, corsi facoltativi per la acquisizione delle conoscenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione.
All'onere annuo valutato in lire 20 milioni a decorrere dall'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario e di quelli per gli esercizi successivi.
I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea sono ammessi alla prestazione di servizi infermieristici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanità:
a) dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risulti la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
b) certificato della competente autorità dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica professione in detto Stato;
c) certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui all'allegato B (1) dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi.
In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, può essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione ed entro i termini di quindici giorni.
La documentazione prevista dal presente articolo non deve essere anteriore a dodici mesi dalla data di presentazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.
(integrato dall'art. 5, comma 1, lett. b), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353)
Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. A tal fine il Ministero della sanità comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.
Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commesse da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanità che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni.
Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.
TITOLO III
Esercizio della professione di infermiere professionale presso altri Stati della Comunità europea da parte di infermieri professionali cittadini italiani
Le autorità che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di infermiere professionale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, sono tenute a confermare l'autenticità.
Il Ministero della sanità, per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel più breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorità nazionali.
A tal fine i collegi degli infermieri professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
I documenti richiesti dalla presente legge per l'esercizio della professione in Italia, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare presso il Paese in cui il documento fu rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.
(sostituito dall'art. 5 della legge 27 gennaio 1986, n. 19)
Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti, comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
(introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 maggio 1994, n. 353)
1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attività di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorità competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorità competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attività di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attività che devono aver compreso la piena responsabilità della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1980
PERTINI
FORLANI - ANIASI - BODRATO - COLOMBO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III al D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), dello stesso D.L.vo.
ALLEGATO B (1)
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277, tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B sono da intendersi riferiti all'allegato A, come introdotto dallo stesso D.L.vo n. 277/2003.