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LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1980, n. 130

G.U.R.S. 13 dicembre 1980, n. 55

Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 9 della L.R. 16/86)

L'Assessore regionale per la sanità autorizza le unità sanitarie locali dotate di stabilimento ospedaliero a istituire posti di massofisioterapia nella misura:

a) per gli ospedali ove il numero dei posti-letto è superiore a 120, una unità organica in più per ogni 150 posti-letto;

b) per gli ospedali con un numero di posti-letto inferiore a 120, un posto, purchè esista nell'ospedale un reparto di ortopedia.

Alla copertura dei posti sono chiamati con precedenza i non vedenti che abbiano conseguito il diploma da una scuola per massiofisioterapisti autorizzata dalla Regione Siciliana o dal Ministero della sanità.

Il 50 per cento dei posti di massofisioterapista presenti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali, così come modificate ai sensi del primo comma, e nel caso di un solo posto, il posto stesso è riservato ai massofisioterapisti ciechi.

Art. 2

I massofisioterapisti e i massaggiatori ciechi in servizio o assunti in applicazione della presente legge sono equiparati, agli effetti del trattamento giuridico ed economico, al terapista della riabilitazione.

Art. 3

I massofisioterapisti in servizio o assunti in applicazione della presente legge osserveranno un orario lavorativo unico non superiore alle sei ore giornaliere.

Art. 4

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici del lavoro della Regione, è tenuto a vigilare sull'applicazione della presente legge.

Art. 5

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei posti riservati ai massofisioterapisti ciechi e a tale riguardo istituisce un albo professionale dei massofisioterapisti.

Art. 6

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686 e 19 maggio 1971, n. 403.

Art. 7

A tutto il personale non vedente assunto in conformità a disposizioni legislative regionali sono estesi i benefici di cui all'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 e della legge regionale 9 agosto 1980, n. 79.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 dicembre 1980.

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