
LEGGE REGIONALE 11 novembre 1980, n. 68
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA 1 dicembre 1980, n. 72
Integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale e disciplina per la iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali".
TESTO COORDINATO (alla L.R. 24/81 e con annotazioni alla data 2 gennaio 1987)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Le deliberazioni degli elenchi di cui all'art. 2 della legge regionale approvata dal Consiglio nella seduta del 30 settembre 1980, concernente "Istituzioni dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali", costituiscono la prima istituzione provvisoria dei ruoli del personale e operano il relativo trasferimento provvisorio del personale stesso.
Il personale del Consorzio regionale farmaceutico ospedaliero, istituito con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40 ed in servizio alla data del 30 settembre 1980, è iscritto, con le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, nei ruoli regionali.
(sostituito dall'articolo unico, comma 1, della L.R. 24/81)
Il personale degli Enti e delle strutture soppresse e trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1980, n. 68, sulla base di atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, o che abbia prestato servizio con contratti a termine presso i predetti Enti o strutture nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1979 e la data di entrata in vigore della precitata legge regionale 11 novembre 1980, n. 68, è mantenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi regionali per la copertura dei posti che saranno previsti negli organici delle Unità Sanitarie Locali.
E' altresì trattenuto in servizio ed assegnato alle strutture sanitarie operanti nella Regione il personale comunque retribuito dalla Regione stessa alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 novembre 1980, n. 68. (1)
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L.R. 5/87 il personale, mantenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo annotato, che non goda dei benefici di cui all'art. 3 della L. 20 maggio 1985, n. 207 è trattenuto in servizio fino all'espletamento dei primi concorsi pubblici.
Per quanto non previsto dal DPR 761 del 20 dicembre 1979, si rinvia ai principi generali che regolano il rapporto del pubblico impiego e all'art. 47 della Legge 833/78.
La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del II Comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
Napoli, 11 novembre 1980