
LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1980, n. 111
G.U.R.S. 31 ottobre 1980, n. 48
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 83: "Norme integrative in materia di agricoltura e foreste".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è sostituito con i seguenti:
"Per la concessione ed il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 49.
In dipendenza delle disposizioni che precedono, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:
Entrata: - Cap. 4338 + 20.000 milioni; Spesa: - Cap. 60657 + 20.000 milioni".
Alla tabella annessa al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 8312 agosto 1980, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:
- le parole del quinto rigo "art. 5 (CEE) 20.000", e le parole "CEE 20.000", inserite alla fine della tabella, sono soppresse;
- i totali sono così modificati: totale per anno : "68.913,5 " e non "88.913,5"; totale generale : "108.913,5 " e non "128.913,5".
Al secondo comma dello stesso art. 38 sono soppresse le parole: "quanto a lire 20.000 milioni con le assegnazioni della CEE di cui al regolamento 1293 del 28 maggio 1980".