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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1980, n. 111

G.U.R.S. 31 ottobre 1980, n. 48

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 83: "Norme integrative in materia di agricoltura e foreste".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è sostituito con i seguenti:

"Per la concessione ed il recupero dell'anticipazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 49.

In dipendenza delle disposizioni che precedono, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

 Entrata:
- Cap.      4338   + 20.000 milioni;
Spesa:
- Cap.     60657   + 20.000 milioni".
Art. 2

Alla tabella annessa al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 8312 agosto 1980, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole del quinto rigo "art. 5 (CEE) 20.000", e le parole "CEE 20.000", inserite alla fine della tabella, sono soppresse;

- i totali sono così modificati:
totale per anno :  "68.913,5	" e non  "88.913,5";
totale generale : "108.913,5	" e non "128.913,5".

Al secondo comma dello stesso art. 38 sono soppresse le parole: "quanto a lire 20.000 milioni con le assegnazioni della CEE di cui al regolamento 1293 del 28 maggio 1980".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 1980.

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