
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1980, n. 90
G.U.R.S. 23 agosto 1980, n. 38
Norme per l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri nelle aziende private esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con l'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, al fine di assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, stipulato il 12 marzo 1980, è autorizzato a concedere contributi nella misura indicata al successivo art. 2 alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione nel territorio della Regione Siciliana, per il periodo 1 gennaio 1979 - 31 dicembre 1980.
Per provvedere al pagamento del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre a favore del titolare o del legale rappresentante dell'azienda:
a) per l'anno 1979 una apertura di credito pari ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del nuovo contratto di lavoro rispetto al T.U. del 30 giugno 1976;
b) per l'anno 1980 una apertura di credito di L. 1.500.000 per ciascun dipendente.
Le anticipazioni di cui al precedente punto b potranno essere conguagliate sulla base di conteggi che le aziende presenteranno entro il 15 novembre 1980.
I dipendenti delle aziende debbono risultare dai libri paga e matricola ed essere iscritti al Fondo di Previdenza o all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il titolare dell'apertura di credito potrà disporre delle somme accreditategli mediante ordinativi di pagamento a favore dell'impresa di cui è titolare o rappresentante legale, limitatamente alle somme relative ad oneri maturati.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato altresì ad erogare alle aziende esercenti autolinee in concessione nel territorio della Regione Siciliana un contributo pari alle somme dalle stesse dovute ai propri dipendenti per l'anno 1978, a compensazione del mancato ricalcolo sulle variazioni dell'indennità di contingenza degli aumenti periodici di anzianità, secondo quanto previsto dall'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 24 gennaio 1979 tra le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.
Per la liquidazione del contributo di cui all'art. 3, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a disporre, a favore dei titolari delle aziende o loro rappresentanti legali, aperture di credito, di importi pari a lire 300.000 per ciascun dipendente.
Il titolare della apertura di credito di cui al presente articolo potrà disporre delle somme mediante ordinativi di pagamento a proprio favore.
I titolari delle aperture di credito di cui alla presente legge, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni, presenteranno all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti i rendiconti dei pagamenti effettuati, corredati dall'elenco del personale in servizio nel periodo considerato, debitamente vistato dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e produrre una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che tutti i dipendenti per l'intero periodo sono stati adibiti esclusivamente al servizio delle autolinee in concessione.
I benefici previsti dalla presente legge vengono estesi, altresì, alle imprese private di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.
L'erogazione prevista dall'art. 1 della presente legge, nella misura del 50 per cento, ha carattere di anticipazione di corrispondente contributo dovuto dallo Stato alla Regione, giusta quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1980, n. 67, convertito con modificazioni con legge 16 maggio 1980, n. 177.
Per l'attuazione delle finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione, la spesa di lire 3.715 milioni.
All'onere di lire 3.715 milioni a carico del bilancio della Regione si provvede:
- quanto a lire 1.565 milioni, pari al 50 per cento della spesa autorizzata per le finalità degli articoli 1 e 6, con le assegnazioni dello Stato di cui al D.L. 13 marzo 1980, n. 67, convertito con modifiche nella legge 16 maggio 1980, n. 177;
- quanto a lire 2.150 milioni, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.