Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente regolamento è stato espressamente ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal Reg. (CE) n. 1750/99. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 445/2002, con effetto a decorrere dal 21 marzo 2002.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/80 DELLA COMMISSIONE, 31 luglio 1980

G.U.C.E. 5 agosto 1980, n. L 203

Determinazione delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni di produttori e relative unioni.

N.d.R. Il presente regolamento è stato espressamente ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal Reg. (CE) n. 1750/99. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 445/2002, con effetto a decorrere dal 21 marzo 2002.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 8 agosto 1980

Applicabile dal: 8 agosto 1980

____________________________________________________________________________________

N.d.R. Il presente regolamento è stato espressamente ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal Reg. (CE) n. 1750/99. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 445/2002, con effetto a decorrere dal 21 marzo 2002.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni @#, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1360/78, gli Stati membri devono versare alle associazioni di produttori ed alle unioni riconosciute, per i tre anni successivi alla data del loro riconoscimento, aiuti intesi ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento amministrativo; che l'importo di tali aiuti non può superare, a titolo, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno, il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo delle associazioni e delle relative unioni; che per garantire la corretta applicazione di questo regime è opportuno specificare tali spese;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

N.d.R. Il presente regolamento è stato espressamente ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal Reg. (CE) n. 1750/99. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 445/2002, con effetto a decorrere dal 21 marzo 2002.

Art. 1

1. Le spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1360/78, sono le seguenti:

a) spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle associazioni e relative unioni, nonché spese relative all'atto costitutivo e allo statuto o alla modificazione di essi secondo le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 1360/78;

b) spese per il controllo dell'osservanza delle norme di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1360/78;

c) spese di personale amministrativo (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali e spese di missione), nonché onorari per servizi e consulenze tecniche;

d) spese di corrispondenza e di telecomunicazione;

e) spese di cancelleria e di ammortamento per l'allestimento degli uffici;

f) spese relative ai mezzi messi a disposizione delle associazioni o delle relative unioni per il trasporto del personale amministrativo;

g) spese di locazione o, in caso di acquisto, spese d'interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle associazioni o relative unioni;

h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo, ai locali amministrativi ed alle loro attrezzature.

2. Le associazioni di produttori e le relative unioni hanno la facoltà di ripartire l'importo di tali spese sui tre anni durante i quali è concesso l'aiuto.

3. Le spese di cui alle lettere da c) ad h) sono prese in considerazione per il calcolo dell'aiuto solo nella misura ritenuta soddisfacente dalle competenti autorità dello Stato membro, tenuto conto dell'espletamento dei compiti delle associazioni e delle relative unioni, quali sono previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78.

N.d.R. Il presente regolamento è stato espressamente ABROGATO, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dal Reg. (CE) n. 1750/99. Da tenere presente che anche quest'ultimo regolamento è stato a sua volta abrogato dal Reg. (CE) n. 445/2002, con effetto a decorrere dal 21 marzo 2002.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente