Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE 23 luglio 1980, n. 384

G.U.R.I. 1 agosto 1980, n. 210

Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita di generi di monopolio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 29 gennaio 1986, n. 25)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 11, comma 1, n. 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 25)

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite dagli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, [e 27] (parole soppresse) (1) della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonchè di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

(1)

Parole soppresse dall'art. 11, comma 1, n. 2), della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

Art. 2

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato all'articolo 1 saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

I coadiutori dei magazzini o delle rivendite, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestavano servizio, nel caso di vacanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunziato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

Art. 6

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli ispettorati compartimentali dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso ispettorato compartimentale unitamente alla direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Art. 7

(abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 25)

[A decorrere dal 1º gennaio 1982, l'Amministrazione dei monopoli di Stato esegue, a proprie spese, il trasporto fino alle rivendite dei prodotti da essa commercializzati, provvedendo al ritiro degli ordini di fornitura e degli attestati di pagamento. A partire dalla stessa data è soppressa l'indennità di trasporto sali prevista dall'articolo 24, quarto comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli esperimenti di trasporto fino alla rivendite, in atto dal 1º ottobre 1979.]

Art. 8

L'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556, non abroga l'articolo 4 della legge 1º giugno 1971, n. 425.

Art. 9

Al numero 2) dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, le parole: "della organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa" sono sostituite con le seguenti: "delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative".

Art. 10

(abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 25)

[All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente articolo 7, sostenuto in 40 milioni di lire per l'esercizio 1979 e previsto in 220 milioni di lire per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, si provvede coi normali stanziamenti di bilancio inerenti al trasporto dei generi commercializzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

All'onere finanziario per il 1982, previsto in 15 miliardi di lire, si provvederà mediante corrispondente aumento della quota al fornitore, di cui alle tabelle annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni.]

Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO