Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 71

G.U.R.S. 26 luglio 1980, n. 34

Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie.

Testo annotato

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è sostituito dal seguente

"Le cooperative edilizie provvedono all'appalto per la costruzione degli alloggi anche mediante trattativa privata".

Art. 2

All'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche: (1)

- il secondo comma è soppresso;

- il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Le cooperative edilizie, operanti nell'ambito della Regione Siciliana, finanziate direttamente o indirettamente dalla stessa, possono affidare i lavori per la costruzione degli alloggi sociali anche mediante trattativa privata";

- il quarto comma è sostituito con il seguente:

"L'Amministrazione regionale competente, nel caso in cui verranno effettuate gare, vigila sul loro svolgimento e comunque vigila sull'esecuzione degli alloggi realizzati dalle cooperative".

(1)

Vedi l'art. 35 della L.R. 35/78 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1980.

D'ACQUISTO