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LEGGE REGIONALE 21 luglio 1980, n. 73

G.U.R.S. 26 luglio 1980, n. 34

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, concernente: "Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, è così modificato:

"L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori che risultavano occupati: presso il Palace Hotel di Mondello (Palermo) alla data del 30 ottobre 1979; presso l'albergo Sicilia di Giarre alla data del 31 gennaio 1980; presso la ditta "Le Venetiche" di Venetico alla data del 1° luglio 1979; presso la ditta Bertino Francesco di Giammoro (Pace del Mela) alla data del 19 luglio 1979; presso la ditta Milanese e Giannetto di Torregrotta alla data del 25 maggio 1979; presso la ditta Le Fauci Giuseppe fu Andrea di Valdina alla data del 9 agosto 1979 e presso la ditta Calabrese Filomena di Saponara alla data del 15 settembre 1978; presso l'azienda Cora - Confezioni di Messina alla data del 7 marzo 1980 e licenziati con decorrenza dal 13 marzo 1980; presso la Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo alla data del 21 febbraio 1980; presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo alla data del 21 dicembre 1979; presso la S.p.a. Molini e Pastificio saccense (SAMPS) di Sciacca alla data del 29 gennaio 1980; presso la ditta Nissometal di Nissoria alla data del 1° maggio 1980, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alle suddette date, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del licenziamento, sempre che per il predetto periodo di quattro mesi sussista il requisito della mancanza di retribuzione. Qualora detto requisito venga meno prima della scadenza dei quattro mesi, l'indennità spetta per il periodo in cui il lavoratore è stato privo di retribuzione".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 luglio 1980.

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