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DECRETO PRESIDENZIALE 17 giugno 1980

G.U.R.S. 11 ottobre 1980, n. 45

Modalità e direttive per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successiva modifica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, recante "Provvidenze per l'utilizzazione dell'energia solare in Sicilia" e successiva modifica;

Visto il proprio decreto n. 43 dell'11 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1980, reg. n. 1, fg. n. 84, con il quale, a termini dell'art. 12 della predetta legge, sono state determinate le modalità e le direttive per l'applicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'industria delle provvidenze recate dall'art. 6 della legge per l'incremento delle utenze industriali e dall'art. 7 per la progettazione e la realizzazione di impianti sperimentali ad energia solare da destinare ad applicazioni industriali;

Ritenuto di dovere provvedere anche alla determinazione delle modalità e delle direttive per l'applicazione delle provvidenze recate dall'art. 2 della predetta legge per l'incentivazione della ricerca e degli studi nel settore dell'energia solare;

Sentito l'Assessore regionale per l'industria;

A termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalità degli interventi

Gli interventi previsti dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1978, n. 57, modificato con legge 4 dicembre 1978, n. 58, concernono il finanziamento totale o parziale di programmi di ricerca e la concessione di dieci assegni di studio biennali, per ciascuno dei bienni 1979-80 e 1981-82.

Le finalità da perseguire con la ricerca e gli assegni di studio di cui sopra dovranno essere previste nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche e dovranno concernere lo studio, la sperimentazione, la progettazione, le tecniche di fabbricazione e di utilizzazione di componenti specifici e di impianti per la climatizzazione di edifici, serre, impianti zootecnici ed altre strutture agricole, la produzione di calore di processo o comunque specifiche forme di impiego della energia solare.

Art. 2

Soggetti destinatari e modalità di attuazione

Le finalità previste dall'articolo precedente vengono perseguite mediante la stipula di apposite convenzioni da parte dell'Assessorato regionale dell'industria con le università siciliane e/o con istituti, laboratori e centri di ricerca operanti in Sicilia, costituiti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici.

Gli organismi previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge che intendano ottenere il finanziamento totale o parziale di programmi di ricerca nel settore dell'energia solare o che intendano utilizzare gli assegni di studio previsti dal terzo comma dello stesso articolo, dovranno presentare apposita istanza all'Assessorato regionale dell'industria entro la data del 31 marzo di ciascuno degli anni finanziari previsti dalla legge.

Della data di presentazione fa fede il timbro di accettazione apposto dall'Assessorato o la data di spedizione in caso di raccomandata postale.

Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e dovranno essere corredate dai documenti necessari per dimostrare l'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per l'attuazione dei predetti interventi.

In particolare le domande intese ad ottenere gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge dovranno essere corredate dal programma di ricerca proposto per il finanziamento totale o parziale, e dovranno contenere le necessarie indicazioni concernenti il gruppo di ricerca che lo ha formulato.

Dopo avere definita l'istruttoria delle domande l'Assessorato regionale dell'industria procederà alla stipula delle convenzioni con gli organismi interessati, nel rispetto delle vigenti leggi.

Resta fermo che per gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge, prima della stipula delle convenzioni l'Assessorato regionale dell'industria avrà cura di acquisire i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 2 della legge. A tal fine sottoporrà al Comitato regionale di studi e di programmazione per l'energia solare i programmi di tutte le richieste pervenutegli entro il termine del 31 marzo e successivamente provvederà a sentire il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale sui programmi stessi.

Art. 3

Contenuto delle convenzioni

Nella stipula delle convenzioni l'Assessorato regionale dell'industria, avrà cura, fra l'altro, di inserire apposita clausola che consenta all'Amministrazione regionale e al Comitato regionale di studi e di programmazione per la utilizzazione dell'energia solare di potere conoscere i risultati della ricerca e di usufruirne e, correlativamente, impegni in tal senso gli organismi contraenti.

Art. 4

Contenuto del decreto di finanziamento

Con il decreto che approva la convenzione l'Assessorato regionale dell'industria dispone la concessione del finanziamento del programma di ricerca o degli assegni di studio ed autorizza l'emissione della relativa apertura di credito in favore del legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Resta fermo che la rendicontazione degli accreditamenti che saranno disposti dovrà essere fatta nei modi e termini di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 17 giugno 1980.

D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per 1a Regione Siciliana, addì 30 luglio 1980.

Reg. n. 2 Presidenza, fg. n. 290.