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N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 51

G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26

Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 1

La Regione Siciliana, al fine di contribuire alla lotta contro la mafia anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso, promuove nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie di lettere, giurisprudenza, magistero ed economia e commercio una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 2

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1980-81, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al precedente articolo, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 5 milioni, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 90/82 il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo annotato, viene fissato al 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno scolastico 1981-1982 sono ritenute valide le domande prodotte entro il 30 settembre 1982.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 4

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a organizzare, in raccordo con le università siciliane, seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla presente legge.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate con apposita ordinanza dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 5

E' istituito presso la Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana un Comitato, presieduto dal Presidente dell'Assemblea e composto:

a) dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b) dal Presidente della Commissione legislativa permanente "Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione";

c) dal Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;

d) dal Direttore regionale per la pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

e) da sei docenti universitari esperti in storia contemporanea, economia, psicologia di massa, sociologia, scienza dell'educazione, etno-antropologia;

f) da tre docenti delle scuole di primo e secondo grado;

g) da un direttore di circolo e da due presidi delle scuole di secondo grado;

h) da tre giornalisti designati dall'Associazione siciliana della stampa;

i) da un esperto di grafica.

Il Comitato cura la redazione di una pubblicazione che, ad integrazione dei testi di storia e di educazione civica, illustri, in forme adeguate ai diversi livelli di maturità intellettuale e culturale degli studenti destinatari, i vari aspetti e problemi del fenomeno mafioso.

I membri di cui alle lettere e, f, g, h e i sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Comitato dura in carica due anni.

Ai componenti del Comitato estranei all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza di lire 15 mila per ciascuna seduta, oltre all'indennità di missione eventualmente dovuta, nella misura prevista per il direttore regionale.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 6

La pubblicazione di cui all'articolo precedente, stampata a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è distribuita gratuitamente a tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola elementare, nonchè a quelli della scuola media e degli istituti secondari di secondo grado della Regione.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 7

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 430 milioni, così ripartita:

- per le finalità di cui all'art. 2, lire 300 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, lire 100 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 4, lire 25 milioni;

- per le finalità di cui all'art. 5, lire 5 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dal quarto comma dello art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 23 della L.R. 20/99.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1980.

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