Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 107, comma 3, della L.R. 2/2002.

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1980, n. 52

G.U.R.S. 4 giugno 1980, n. 26

Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale e della cultura cristiana.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 107, comma 3, della L.R. 2/2002.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 107, comma 3, della L.R. 2/2002.

Art. 1

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche tecnologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 100 milioni (1) quale concorso all'attività ordinaria dell'Associazione.

Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima di attività, approvato dal comitato esecutivo dell'Associazione stessa.

Per l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e del programma di cui al comma precedente.

(1)

Per effetto dell'art. 14 della L.R. 26/98 il contributo di cui al comma annotato è stato elevato a lire 300 milioni a decorrere dal 1998.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 107, comma 3, della L.R. 2/2002.

Art. 2

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'onere a carico degli esercizi 1981-1982 previsto in lire 200 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, approvato con legge regionale 22 maggio 1980, n. 46, alla funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA dall'art. 107, comma 3, della L.R. 2/2002.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 giugno 1980.

D'ACQUISTO