
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1980
G.U.R.I. 7 giugno 1980, n. 155
Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, della categoria interessata;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volta a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che in data 22 febbraio 1980 è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per regolamentare l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo Unico
E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, riportato nell'allegato testo.
ALLEGATO
Accordo collettivo nazionale ex art. 48 della L. n. 833/1978 per l'erogazione di prestazione ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno.
Il giorno 22 febbraio 1980 presso il Ministro della sanità
I RAPPRESENTANTI:
del Ministero della sanità
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del Ministero del tesoro
delle regioni e
dell'ANCI
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLE CATEGORIE INTERESSATE
elencate in calce,
Convengono
I rapporti tra le istituzioni di seguito denominate ente o enti erogatori, tenuti ad erogare prestazioni sanitarie in forma diretta a scopo sia diagnostico-curativo che preventivo e di riabilitazione, e i singoli professionisti e presidi privati per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno sono disciplinati dalle seguenti norme:
1) Ai fini dell'inserimento nei rapporti disciplinati dal presente accordo i professionisti e i rappresentanti legali dei presidi già convenzionati alla data odierna con uno qualsiasi degli enti, casse, anche aziendali, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell'art. 12-bis della legge n. 386 del 17 agosto 1974, sono tenuti a inviare alla competente amministrazione regionale apposita comunicazione di conferma tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 48, secondo comma, della legge n. 833/1978.
Il rapporto convenzionale preesistente, limitatamente alla branca già convenzionata, è confermato ed esteso a tutti gli enti erogatori con effetto dal 1° gennaio 1980.
Le incompatibilità sono quelle di cui agli accordi FNOOMM-Enti del 14 luglio 1973 e 8 febbraio 1974, fatto salvo quanto in merito previsto dalle convenzioni uniche nazionali successivamente stipulate.
Allo scadere del termine di cui al primo comma l'amministrazione regionale forma l'elenco dei professionisti e dei presidi confermati nel rapporto convenzionale, distinti per branca e per provincia o diverso ambito territoriale definitivo dalla regione, e provvede a darne pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
2) Trasformazione. Qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del presente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a domanda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purché il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione.
Il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura è comunque assicurato nei casi di decesso, di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge.
Al verificarsi di quanto previsto nei due commi precedenti, l'automaticità del trasferimento della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio professionale nella branca convenzionata.
3) Il ricorso ai professionisti e presidi convenzionati è subordinato al rilascio di autorizzazione preventiva da parte dell'ente erogatore. Qualora l'assolvimento della richiesta di prestazioni non possa essere soddisfatta entro tre giorni dalla struttura pubblica, questa è tenuta a rilasciare l'autorizzazione per l'accesso al convenzionamento esterno.
Ai fini di tutelare il diritto dei cittadini alla libera scelta, tale autorizzazione non deve indicare né il professionista né il presidio convenzionato esterno destinatari.
Il professionista o presidio convenzionato dovranno rispettare gli stessi tempi di appuntamento a decorrere dal momento della presentazione della richiesta autorizzata da parte dell'utente.
4) Le parti si riuniscono trimestralmente - la prima volta entro la prima decade di luglio - al fine di accertare se e quali aumenti siano intervenuti nel costo dei materiali utilizzati nelle branche appresso indicate, tenendo presente l'incidenza di tale materiale sulla tariffa, secondo le percentuali specificate a fianco di ciascuna branca:
1) medicina nucleare 60%
2) radiologia 40%
3) patologia clinica e analisi biolologiche; odontostomatologia 30%
4) fisiochinesiterapia e terapia riabilitativa-ortopedia 20%
Qualora risulti un aumento medio ponderato di tali costi superiore al 5 per cento, alla quota di tariffa ad essi riferita, saranno apportati con decorrenza trimestrale - la prima volta dal primo luglio 1980 - maggiorazioni percentuali pari alla differenza tra l'aumento accertato ed il costo del materiale preso a base della rilevazione.
Per la branca di radiologia la prima rilevazione sarà riferita agli aumenti intervenuti dal primo gennaio 1980.
5) Il professionista e presidio convenzionato invia entro il giorno 15 di ciascun mese all'ente erogatore, indicato dalla regione, la distinta riepilogativa delle singole prestazioni eseguite nel mese precedente, compilata in triplice copia su appositi moduli e corredata dall'autorizzazione.
L'ente erogatore, nell'ambito della normale vigilanza, si riserva di esperire i necessari controlli relativi all'attività convenzionale espletata.
L'ente erogatore provvede al pagamento degli onorari entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della distinta riepilogativa.
Il pagamento degli onorari, riferiti a tutte le prestazioni effettuate nel mese, avverrà, ove possibile, in unica soluzione.
6) L'instaurazione di nuovi rapporti convenzionali successivamente alla data del 22 febbraio 1980 nel rispetto delle linee di programmazione sanitaria, è subordinata alla preventiva autorizzazione regionale, sulla base di criteri concordati con gli ordini professionali.
7) Sui compensi mensilmente liquidati ai medici specialisti convenzionati gli Enti versano all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento è a carico degli Enti e il 2 per cento a carico dei medici.
Dal contributo ENPAM è escluso il costo del materiale così come percentualmente determinnato ai sensi del punto 4) che precede.
Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM il contributo ENPAM, nella misura di cui al primo comma, è dovuto a partire dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le norme convenzionali già in vigore presso l'ente nella specifica materia.
8) E' istituita presso il Ministero della sanità una commissione centrale paritetica composta da:
il Ministro della sanità, o suo delegato, che la presiede;
un rappresentante del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero del lavoro;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
cinque rappresentanti delle regioni firmatarie dell'accordo;
i sei componenti la delegazione dell'ANCI firmataria dell'accordo;
quattordici rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo.
Il segretario è nominato dal Ministero della sanità.
La commissione centrale ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'accordo.
9) Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale alla sanità", usate nel testo dell'accordo, valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
10) Ai professionisti convenzionati nelle branche di medicina nucleare, di radiologia, di patologia clinica e analisi biologiche è corrisposta una indennità di rischio nella misura del 3 per cento sui compensi liquidati, detratte le percentuali di cui al punto 4).
11) Il presente accordo ha validità triennale e scade il 31 dicembre 1980.
12) Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'INPS e dall'INAIL con la stessa decorrenza.
13) Sul fatturato lordo relativo alle prestazioni di competenza dell'anno 1979 gli enti corrispondono una maggiorazione del 30 per cento (trenta per cento).
Per la branca di radiologia tale maggiorazione è pari al 35 per cento (trentacinque per cento).
A decorrere dal 1° gennaio 1980 alle tariffe di cui all'accordo Enti-FNOOMM del 14 luglio 1973, maggiorate del 24 per cento (ventiquattro per cento), è apportato un aumento del 70 per cento (settanta per cento).
Relativamente alle prestazioni erogate per conto dell'INAM le tariffe di cui al terzo comma del presente punto si applicano a decorrere dal 1° marzo 1980, ferme restando fino a tale data le tariffe vigenti presso l'ente sulla base della preesistente convenzione.
14) Alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purché i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca di medicina nucleare.
Il disposto del comma precedente si applica anche ai professionisti o strutture che abbiano presentato alla data del presente accordo domanda di autorizzazione ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie o di leggi regionali, purché in possesso dei requisiti tecnici richiesti.
15) Il Governo e le regioni si impegnano a concordare modalità finanziarie che consentano di far luogo al pagamento dei conguagli per l'anno 1979, di cui al punto 13), entro sessanta giorni dalla firma del presente accordo.
16) Le parti si impegnano ad iniziare al più presto le nuove trattative per addivenire, alla scadenza naturale del presente accordo alla stipula del nuovo accordo nazionale 1981-83.