
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
LEGGE 19 marzo 1980, n. 80
G.U.R.I. 24 marzo 1980, n. 82
Disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Le vendite straordinarie, di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte le altre che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengano presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate dalla presente legge.
Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento nella presentazione della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone, è vietato.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
E' vietata, in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione "vendite fallimentari".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione o abilitazione per la vendita al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:
1) cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale dell'azienda;
2) cessione dell'azienda o di una sua succursale;
3) trasferimento dell'azienda in altri locali;
4) trasformazione o rinnovo dei locali;
5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia di una o più tabelle merceologiche.
Nei casi indicati dai numeri 1) e 5) del precedente primo comma, dopo la conclusione delle vendite, il sindaco provvede d'ufficio alla revoca della autorizzazione anche in relazione alle tabelle merceologiche per le quali è stata effettuata la vendita di liquidazione.
Chiunque intenda effettuare vendite di liquidazione è tenuto a darne comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita mediante lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. Le vendite possono essere effettuate durante tutto l'anno per un periodo di durata non superiore a sei settimane. Nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 5) del precedente primo comma, la vendita può essere effettuata per un periodo di durata massima non superiore a tredici settimane.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
La comunicazione al comune di cui al terzo comma del precedente articolo 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) per la cessazione dell'attività commerciale o per la chiusura di una succursale dell'azienda: copia dell'atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio;
2) per la cessione dell'azienda o di una succursale della medesima: copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata;
3) per il trasferimento dell'azienda in altri locali: copia dell'autorizzazione a trasferirsi rilasciata dal comune competente. In caso di trasferimento non soggetto ad autorizzazione: copia della comunicazione, che deve essere trasmessa al comune in via preventiva;
4) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche: copia dell'atto di rinuncia presentata al comune competente;
5) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: copia della eventuale concessione o licenza edilizia.
Il richiedente dovrà altresì indicare:
a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche con indicazione della qualità e del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e dei prezzi che si intendono praticare nella vendita stessa.
Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 4) del precedente primo comma, le autorizzazioni o abilitazioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, mantengono la loro validità per la durata delle vendite straordinarie.
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In tutte le comunicazioni pubblicitarie che attengono alle vendite di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al terzo comma del precedente articolo 2.
E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
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A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al primo comma del precedente articolo 2, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.
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Per vendite di fine stagione o saldi, si intendono le vendite di prodotti di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.
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(sostituito dall'art. 1 della legge 12 aprile 1991, n. 130)
1. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre.
2. La ditta interessata è tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata.
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(sostituito dall'art. 2 della legge 12 aprile 1991, n. 130)
1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei periodi dei saldi di cui all'art. 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.
2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.
3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.
4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.
5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico.
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Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite disciplinate dalla presente legge devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle comunicazioni previste dalla presente legge, nonchè la durata della vendita stessa.
Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.
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Le merci offerte nelle vendite regolate dalla presente legge debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se tale separazione non è possibile, queste ultime non potranno essere offerte in vendita.
Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata dovranno essere venduti a tale prezzo.
Per merci offerte in vendita a "prezzo di costo" o "sotto costo", si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente uguale o inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
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I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti dei compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita. Gli organi di vigilanza possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.
Le comunicazioni al comune previste ai precedenti articoli 7, secondo comma, e 8, primo comma, non sono necessarie nel caso di vendita per corrispondenza, di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
I membri dei corpi di vigilanza del comune, muniti dell'apposita tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti tribunali.
I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal comune competente. Nella lettera deve essere indicata la ditta nei cui confronti viene esercitato il controllo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Chiunque viola le disposizioni della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente viene irrogata con la procedura prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Nei casi di recidiva il sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 26, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
E' abrogato il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA - BISAGLIA -
ROGNONI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO