
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 10 marzo 1980
G.U.R.S. 26 aprile 1980, n. 17
Approvazione dei criteri e delle tabelle parametriche relativi agli insediamenti artigianali, industriali e turistici ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71.
L'ASSESSORE PER
IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto l'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, che demanda all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, la determinazione dei criteri per la corresponsione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici;
Vista la nota n. 320 del 12 gennaio 1980 con la quale la. Commissione legislativa lavori pubblici ed urbanistica dell'Assemblea regionale ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 gennaio 1980 sui criteri e le relative tabelle parametriche redatte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ottemperanza al disposto di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visti i criteri e le tabelle parametriche relative;
Decreta:
Sono approvati ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, i criteri e le tabelle parametriche relative agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, così come specificato nei successivi articoli.
Insediamenti artigianali - La concessione relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali è subordinata alla corresponsione di un contributo rapportato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, acquedotti, fognature, illuminazione pubblica) e secondaria (verde pubblico, parcheggi ed edifici per attività collettive).
L'aliquota di detto contributo è pari a quella indicata al punto 1) dell'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Sono a totale carico dei concessionari gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civili ed industriali.
Per le attività artigianali disciplinate dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1978, n. 71, sono a totale carico del concessionario gli oneri tutti indicati nei commi precedenti. (1)
L'incidenza delle opere di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche determinate dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in relazione alla popolazione, alle caratteristiche geografiche del comune e nei limiti e rapporti massimi inderogabili fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le tabelle parametriche relative agli insediamenti artigianali, contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, unitamente alle note esplicative, fanno parte integrante del presente decreto.
Per la conferma delle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda al D.A. Territorio ed Ambiente 21 febbraio 2022, n. 41.
Insediamenti industriali - La concessione relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali è subordinata alla corresponsione di un contributo rapportato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, acquedotti, fognature, illuminazione pubblica) e secondaria (verde pubblico, parcheggi ed edifici per attività collettive).
L'aliquota di detto contributo è pari a quella indicata ai punti i) ed l) dell'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Sono a totale carico dei concessionari gli oneri relativi al trattamento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi nonché le spese necessarie alla sistemazione dei luoghi, ove siano alterate le caratteristiche.
Sono, altresì, a carico del concessionario le spese relative agli allacciamenti alla rete elettrica per usi civili e industriali.
Per le attività industriali disciplinate dall'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono a totale carico del concessionario gli oneri tutti indicati nei commi precedenti.
L'incidenza delle opere di urbanizzazione è fissata con deliberazione del consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche determinate dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in relazione alla popolazione, alle caratteristiche geografiche del comune e nei limiti e rapporti massimi inderogabili fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le tabelle parametriche relative agli insediamenti industriali, contrassegnati dai numeri 4, 5, 6 unitamente alle note esplicative, fanno parte integrante del presente decreto.
Insediamenti turistici - La concessione relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche è subordinata alla corresponsione di un contributo rapportato alla incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria già determinata dal consiglio comunale sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 per le zone residenziali applicando un'aliquota non inferiore a quella stabilita dalla lettera h) dell'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il concessionario è tenuto, altresì a corrispondere un contributo sul costo di costruzione, per i vari tipi di insediamento appresso elencati, nella misura sottoriportata:
a) Alberghi: dall'1 al 5 per cento del costo documentato di costruzione in relazione alla tipologia, al numero dei posti letto, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche del comune, così come indicato nella tabella contrassegnata con la lettera A), che fa parte integrante del presente decreto, unitamente alle note esplicative;
b) Villaggi turistici a rotazione d'uso: dall'1 al 5 per cento del costo documentato di costruzione in relazione alla tipologia, al numero dei posti letto, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche dei comuni, così come indicati nella tabella contrassegnata con la lettera B), che fa parte integrante del a presente decreto, unitamente alle note esplicative;
c) Campeggi: dallo 0,15 al 2 per cento del costo documentato di costruzione in relazione al numero dei posti tenda o roulottes, alla popolazione ed alle caratteristiche geografiche del comune, così come indicate nella tabella contrassegnata con la lettera C), che fa parte integrante del presente decreto, unitamente alle note esplicative;
d) Impianti termali: il 5 per cento del costo documentato di costruzione. Per gli insediamenti ricettivi annessi agli impianti termali si applica la tabella A;
e) Motels: si applica la tabella A) relativamente agli alberghi di 2a categoria. Per i vari tipi di insediamento soprariportati sono a totale carico del concessionario gli impianti di depurazione delle acque reflue, ove necessari.
Per i campeggi ed i villaggi turistici il costo di costruzione è comprensivo delle spese relative alla sistemazione interna delle aree interessate.
Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
La destinazione d'uso degli insediamenti di cui al presente decreto non può essere modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori.
Decorso tale termine la modificazione della destinazione d'uso comporta la corresponsione di un contributo pari all'intera aliquota corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
I comuni sono tenuti ad adottare le proprie determinazioni sulla base dei criteri e delle tabelle parametriche di cui ai precedenti articoli.