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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 1980, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA 11 febbraio 1980, n. 8

Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle Farmacie della Regione Campania.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'esercizio delle Farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Campania è disciplinato, per quanto attiene alla determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2

(modificato dall'art. 36, comma 6, lett. b), della L.R. 1/2007, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 1/2010, dall'art. 2, comma 1, della L.R. 15/2010 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L.R. 10/2011)

1. Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della regione, che non sono in servizio di turno, restano aperte per un orario settimanale non inferiore a 44 ore, né superiore a 60 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano; l'orario settimanale deve prevedere il riposo di cui all'articolo 4.

Art. 3

(modificato dall'art. 34, comma 6, lett. b), della L.R. 1/2007, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2010 e dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2010)

1. Nei giorni di domenica e festività infrasettimanali tutte le farmacie, urbane e rurali, devono assicurare il livello minimo di servizio farmaceutico mediante i turni stabiliti secondo la presente legge. Le farmacie, non in servizio per turno, possono rimanere aperte nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale, purchè per l'intero anno solare e previa comunicazione al sindaco territorialmente competente.

Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo potrà essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

Il calendario dei turni è stabilito dal Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti.

Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale a richiesta potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.

Art. 3

(modificato dall'art. 34, comma 6, lett. b), della L.R. 1/2007, dall'art. 1, comma 2, della L.R. 1/2010 e dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2010 e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della L.R. 10/2011)

1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Ulteriori aperture domenicali sono autorizzate dal consiglio dell'ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.

2. Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo può essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

3. Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

4. Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale, a richiesta, possono osservare il riposo settimanale in altro giorno.

Art. 4

Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del Medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

Il Medico provinciale può escludere dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività infrasettimanale.

Art. 5

Durante l'intervallo pomeridiano di cui allo art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

a) nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, a turno e a battenti aperti;

b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei Comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 6

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:

a) in tutti i Comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all' art. 2, nonchè in base alle norme di cui all' art. 5, lettera a) e b);

b) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 7

(sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 15/2010 e dall'art. 1, comma 4, lett. c), della L.R. 10/2011)

1. Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico, nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti, è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente il servizio notturno e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati con deliberazione del direttore generale dell'azienda sanitaria locale (ASL), su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Il servizio notturno permanente volontario deve riferirsi ad un intero anno solare e deve essere reso per 365 giorni all'anno. Le farmacie che intendono svolgere volontariamente e permanentemente il servizio notturno devono comunicare il loro intendimento al sindaco del comune e all'ASL territorialmente competente, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti. Il servizio notturno deve garantire i seguenti livelli minimi di servizio:

a) nei comuni con più di centomila abitanti o capoluoghi di provincia, a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine ed a chiamata.

Art. 8

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa.

Art. 9

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti per i Comuni con più di una farmacia dal Sindaco del Comune interessato, su proposta dell'Ordine provinciale dei Farmacisti; per i Comuni con farmacia unica sono stabiliti dal Medico provinciale su proposta dell'Ordine dei Farmacisti e sentito il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario del Comune stesso e di quelli nei quali sono comprese le farmacie più vicine.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal Medico provinciale competente, su proposta dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 13/85, gli atti di competenza del Medico Provinciale, sono attribuiti al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio, mentre le competenze in merito ai pareri già attribuiti agli Ufficiali sanitari, vengono assunte dal responsabile del servizio, competente per materia, dell'Unità Sanitaria Locale o da altro medico dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 10

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4/2000 e dall'art. 34, comma 6, lett. c), della L.R. 1/2007)

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono obbligate ad osservare una chiusura annuale per ferie di quindici giorni, secondo turni stabiliti con deliberazione del direttore generale della ASL, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci dei comuni interessati. Si fa salva la possibilità, per chi ne fa richiesta, di poter usufruire di ulteriori quindici giorni.

Art. 11

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 12

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i Medici provinciali e i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 1 febbraio 1980