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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1981, n. 171

G.U.R.S. 30 dicembre 1981, n. 60

Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione.

Testo con annotazioni alla data 8 marzo 1995

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contratti di cui all'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della citata legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

Per tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, durante il periodo di proroga, l'orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali ed agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico base minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato.

Art. 2

(Si omette l'art. 2 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 3

(Si omette l'art. 3 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 4

(Si omette l'art. 4 in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

Art. 5

Ciascuna amministrazione od ente, sino all'immissione dei giovani nei ruoli organici ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è autorizzato ad anticipare, utilizzando le disponibilità di casa, le occorrenze finanziarie necessarie al pagamento di emolumenti e corrispettivi spettanti ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

L'Amministrazione regionale non corrisponderà interessi legali o altre somme per le anticipazioni di cui al primo comma.

Art. 6

(1)

Il contributo previsto dall'art. 8, terzo comma e dal n. 5 dell'art. 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, deve intendersi come contributo per le spese di costituzione e di avvio di tutte le cooperative giovanili o a prevalente partecipazione di giovani.

Per le finalità previste dagli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive integrazioni e modifiche, il fondo di rotazione di cui all'art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive aggiunte e modifiche, è integrato di lire 3.000 milioni.

Il versamento relativo sarà effettuato in relazione ai finanziamenti disposti.

(1)

L'art. 30 del Decr. Pres. n. 50/95 ha precisato che con l'entrata in vigore della L.R. 25/93 il presente articolo si intende abrogato.

Art. 7

Nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, l'espressione "entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel successivo quarto comma" è sostituita dalla seguente: "entro sessanta giorni dall'approvazione o dalla data nella quale sono divenute effettivamente esecutive le deliberazioni di cui al successivo quarto comma".

Al quarto comma dell'art. 2 della suddetta legge, l'espressione "alla data del 31 marzo 1981" è sostituita dalla seguente: "sino all'esaurimento delle graduatorie di cui al successivo art. 7".

Art. 8

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, è sostituito dal seguente:

"Per il rimanente periodo di utilizzazione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 5, si applica il trattamento basi minimo previsto per i dipendenti non di ruolo dello Stato adibiti a mansioni identiche od analoghe. L'orario di utilizzazione è fissato in 30 ore settimanali".

Art. 9

A tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, con le modifiche di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, che non abbiano effettuato attività lavorativa in luogo di formazione professionale, come previsto nei progetti, è consentito presso le amministrazioni e gli enti cui sono assegnati, lo svolgimento di attività di tirocinio non retributiva in aggiunta alla attività lavorativa e per non più di 408 ore in ragione di 12 ore settimanali.

Tale attività è valutabile agli effetti e con le modalità di cui al secondo comma del punto 1 dell'art. 9 del decreto assessoriale 24 ottobre 1981 che bandisce gli esami di idoneità per i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, quale titolo, purchè prodotto anteriormente allo svolgimento della prova scritta di esame.

Art. 10

La determinazione dei posti disponibili, attribuibili ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, deve effettuarsi avendo riguardo alle riserve di posti previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191. (1)

(Si omettono gli ultimi due commi dell'art. 1 in quanto impugnati, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).

(1)

L'accordo di cui al D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 è stato sostituito dal successivo accordo approvato dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, come espressamente previsto dall'art. 44 dello stesso D.P.R. 347/83.

Art. 11

E' autorizzata l'ulteriore proroga fino al 31 marzo 1982 del termine di cui all'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 88. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 79/82, il termine previsto dall'articolo che si annota è stato prorogato al 31 dicembre 1983. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984 con l'art. 4, della L.R. 3/84, e al 31 dicembre 1985 con l'art. 4, penultimo comma, della L.R. 15/85.

Art. 12

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 153.000 milioni.

All'onere di lire 153.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, posto a carico del bilancio per l'esercizio 1981, si provvede utilizzando le disponibilità dei capitoli 60751 e 21257 del bilancio medesimo, rispettivamente per lire 132.600 milioni e lire 20.400 milioni.

In relazione alle disposizioni che precedono al bilancio della Regione Siciliana sono apportate le seguenti variazioni:

 (milioni di lire)
Cap. 10738 - "Somma destinata alla proroga
dei contratti e delle convenzioni
stipulati ai sensi delle ..."                            +  132.000
Cap. 50466 - "Contributi in conto
capitale in favore delle cooperative giovanili"          +   10.000
Cap. 50468 - "Progetto finalizzato
alla qualificazione professionale
dei soggetti ..."                                        +    8.000
 Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Cap. 75211 - "Conferimento al fondo
di rotazione di cui all'art. 3, n. 2 della ..."          +    3.000
 Assessorato regionale per il bilancio e le finanze
Cap. 21257 - "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti ..."                          -   20.400
Cap. 60751 - "Fondo occorrente per far fronte
ad oneri dipendenti ..."                                 -  132.600

Le economie accertate alla fine dell'esercizio finanziario 1981 sui capitoli di spesa i cui stanziamenti sono stati incrementati con la presente legge possono essere utilizzate, per le stesse finalità, nell'esercizio 1982, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo della Regione. Alla reiscrizione si provvede con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su richiesta delle competenti amministrazioni.

Art. 13

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 1981.

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