
DECRETO-LEGGE 26 novembre 1981, n. 678
G.U.R.I. 28 novembre 1981, n. 328
Blocco degli organici delle unità sanitarie locali.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1982, n. 12)
TESTO COORDINATO (alla legge 19 luglio 1994, n. 467)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni per il blocco degli organici delle unità sanitarie locali, finalizzate al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa relativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12)
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale e delle successive leggi di approvazione dei piani sanitari regionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. Dalla stessa data è fatto divieto di affidare consulenze professionali sotto qualsiasi forma, a personale estraneo alle unità sanitarie locali, ad eccezione delle prestazioni non continuative di opera professionale, escluse quelle a carattere sanitario.
I posti vacanti delle piante organiche provvisorie determinate ai sensi del primo comma non possono essere coperti, anche a titolo precario, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ad eccezione:
a) dei posti vacanti da data non anteriore al 30 aprile 1981 per cessazione dal servizio dei titolari ai sensi dell'art. 52 del citato decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761, nonché, previa soppressione dei detti posti, di quelli di diversa qualifica, già vacanti o risultanti dalla trasformazione dei predetti posti soppressi, sempre che la copertura degli stessi comporti oneri iniziali non superiori;
b) dei posti per la cui copertura alla data del 29 settembre 1981 sia stata già attivata la procedura concorsuale ai sensi nell'art. 71, quinto comma, del predetto decreto presidenziale 20 dicembre 1979, n. 761;
c) dei posti per i quali alla data del 29 settembre 1981 siano in corso incarichi temporanei conferiti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'art. 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Le regioni in sede di fissazione delle piante organiche provvisorie determinano le modalità per l'utilizzazione provvisoria del personale eventualmente in soprannumero, in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il Ministro della sanità su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può autorizzare, in relazione ad indilazionabili esigenze di assistenza sanitaria e ospedaliera, la copertura dei posti vacanti di cui al secondo comma, nonché l'ampliamento delle piante organiche di cui al primo comma e la contestuale copertura dei relativi posti limitatamente all'attivazione e al completamento di nuove strutture ambulatoriali e ospedaliere. Il Ministro della sanità deve esprimersi sulla richiesta della regione o della provincia autonoma nel termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. L'autorizzazione non è richiesta per la copertura dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma. (1)
L'ampliamento delle piante organiche e la contestuale copertura dei relativi posti possono essere disposti direttamente dalle regioni, con deliberazione dei consigli regionali per i servizi e strutture sanitari finalizzati all'attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 23 dicembre 1975, n. 685, 13 maggio 1978, n. 180 e 22 maggio 1978, n. 194, nel limite della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata a ciascuna regione e delle somme alle stesse spettanti sugli stanziamenti previsti dalle leggi medesime e da attribuirsi alle unità sanitarie locali. Per gli stessi servizi sono ammesse le consulenze professionali.
Le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'adeguamento delle strutture igieniche e sanitarie delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono localizzate centrali nucleari e per la predisposizione di centri di decontaminazione da sostanze radioattive nucleari. In considerazione dell'urgenza della realizzazione di tali iniziative le relative deliberazioni sono assunte dal consiglio regionale; a tal fine, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1982, è riservata la somma di 5 miliardi di lire, che sarà assegnata alle regioni interessate con apposita delibera del CIPE, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per le unità sanitarie locali delle zone dichiarate terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché per quelle delle zone terremotate della Valnerina e della Calabria, la copertura dei posti vacanti nonché l'ampliamento delle piante organiche e la copertura dei relativi posti sono autorizzati dai consigli regionali con proprie deliberazioni. I concorsi sono espletati con le procedure di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I consigli regionali possono, altresì, autorizzare consulenze professionali.
Qualora entro il 31 gennaio 1982 non sia stato emanato il decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche provvisorie, determinate ai sensi dei commi precedenti, possono essere coperti con le procedure concorsuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, salvo che per i concorsi per i quali, a tale data, siano già iniziate le prove d'esame.
E' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unità sanitarie locali che prevedono erogazioni economiche aggiuntive ai contratti o convenzioni nazionali di categorie, nonché accordi che trattino materie o istituti non espressamente demandati a tali sedi da contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie.
Gli accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli.
Fino alla fissazione delle piante organiche provvisorie di cui al primo comma, e ferme le deroghe per le zone dichiarate terremotate, i posti comunque vacanti presso strutture, servizi, presidi da trasferire alle unità sanitarie locali, che non siano coperti anche a titolo precario alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere coperti solo previa autorizzazione del Ministro della sanità, su richiesta della regione, o della provincia autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le assunzioni per i casi previsti dal presente decreto sono effettuate con il rispetto delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
[Le domande di assegnazione ad amministrazioni diverse rispetto a quella di destinazione in base ai processi di mobilità di cui all'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della funzione pubblica, entro i sessanta giorni successivi alla data anzidetta.] (comma abrogato) (2)
[A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il tre per cento di ogni qualifica.] (comma abrogato) (2)
[Il personale dirigente resta in sovrannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio dei singoli interessati.] (comma abrogato) (2)
Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale, il personale dipendente già inquadrato nei ruoli unici regionali può essere trasferito dalla regione di appartenenza ad altra regione, previo parere favorevole di entrambe le regioni interessate. La domanda di trasferimento va inoltrata, tramite l'unità sanitaria locale di appartenenza, ad entrambe le regioni.
L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, è sostituito dal seguente:
"Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'art. 47 della stessa legge".
Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico del personale che confluisce nei ruoli regionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, resta quello di miglior favore determinato ai sensi di legge dagli enti le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali.
I farmacisti titolari di sedi farmaceutiche in comuni terremotati delle regioni Basilicata e Campania che, in conseguenza della chiusura degli esercizi per effetto dei danni prodotti dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, hanno conseguito la gestione provvisoria di altra sede, anche in altro comune delle province di appartenenza, conseguono, previa opzione, la titolarità di tale ultima sede sempre che la medesima sia compresa nella pianta organica delle farmacie del comune cui la farmacia a gestione provvisoria appartiene.
La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 giugno 1988, n. 610, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui in cui sottopone ad autorizzazione del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, l'ampliamento delle piante organiche provvisorie delle Unità sanitarie locali.
Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 207.
L'art. 7 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1981, n. 331, è sostituito dal seguente:
"Gli incarichi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'articolo 78, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data del 29 settembre 1981, sono prorogati fino al termine massimo di trenta giorni dall'emanazione del decreto previsto dall'art. 12 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 761, salvo la cessazione degli incarichi per revoca degli stessi o per soppressione dei relativi posti ovvero per espletamento dei pubblici concorsi banditi per la copertura dei posti medesimi.
Le disposizioni del comma precedente si estendono al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in servizio precario alla data del 29 settembre 1981, fino alla emanazione dei provvedimenti di revisione della pianta organica di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617".
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 27 gennaio 1982, n. 12 e integrato dall'art. 1, comma 5, del D.L. 30 maggio 1994, n. 325, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 467)
Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:
"Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito.
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge".
(introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 27 gennaio 1982, n. 12)
A partire dal 1° gennaio 1982 per i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, né tenuti all'iscrizione ad altro istituto mutualistico di diritto pubblico, i contributi sociali di malattia e di maternità sono dovuti nella misura prevista per i lavoratori già assicurati presso l'INAM medesimo.
Per gli anni 1980 e 1981 i soggetti di cui al precedente comma, esclusi quelli già comunque assicurati in regime facoltativo o convenzionale presso enti pubblici gestori dell'assicurazione contro le malattie per un periodo superiore a centottanta giorni per ciascun anno, sono tenuti al versamento di un contributo rispettivamente di L. 300.000 e L. 350.000, da effettuare direttamente all'INPS in quattro rate bimestrali decorrenti dal 1° marzo 1982.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare all'INPS, ai fini del presente articolo, le notizie necessarie per la individuazione dei lavoratori.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti del personale di cui al ruolo speciale, previsto dall'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, istituito presso il Ministero della sanità con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 615, trova applicazione il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto per il personale civile dello Stato, salvo quanto disposto per il trattamento di quiescenza e di previdenza dagli articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Agli adempimenti relativi provvede il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, secondo le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, per l'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato del personale di cui all'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbario 1980, n. 33.
La sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982.
(soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 27 gennaio 1982, n. 12)
[Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dalla applicazione dei decreti-legge 29 luglio 1981, numeri 398, 399 e 400 nonchè del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538.]
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 novembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 6