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DIRETTIVA (CEE) 81/858 DEL CONSIGLIO, 19 ottobre 1981

G.U.C.E. 7 novembre 1981, n. L 319

Adattamento, in seguito all'adesione della Grecia, della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Note sul recepimento

Adottata il: 19 ottobre 1981

Entrata in vigore il: 1° gennaio 1981

Termine per il recepimento: 1° gennaio 1981

Recepita il: non recepita

Provvedimenti nazionali di recepimento

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Nota

La direttiva cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Considerando che per tener conto dell'adesione della Grecia alle Comunità europee è necessario adattare l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (2);

Considerando che il Consiglio ha, in applicazione dell'articolo 198, primo comma, del trattato, consultato il Comitato economico e sociale in merito alla proposta della Commissione; che il Comitato non ha potuto formulare il proprio parere entro il termine fissatogli dal Consiglio; che l'articolo 198, secondo comma, del trattato permette al Consiglio di prescindere dall'assenza di parere; che dato l'interesse di una rapida adozione delle necessarie modifiche, il Consiglio ritiene necessario avvalersi di questo possibilità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 15 giugno 1981, n. C 144.

(2)

G.U. 30 agosto 1980, n. L 229.

Art. 1

All'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 80/778/CEE il termine " quarantuno voti " è sostituito da " quarantacinque voti ".

Art. 2

La presente direttiva ha efficacia il 1° gennaio 1981.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER