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LEGGE 26 settembre 1981, n. 536

G.U.R.I. 28 settembre 1981, n. 266

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 0

Articolo Unico

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219".

All'articolo 2, sono soppresse le parole: "limitatamente alla località Strasatti".

Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 2-bis. - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonchè ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, è concesso un contributo pari al 75% delle spese di ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto e ubicati fuori dell'alloggio".

"Art. 2-ter. - In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purchè il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.

In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite".

All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: "limitatamente alla località Strasatti" e nel secondo periodo le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

All'articolo 4:

il primo comma è sostituito dal seguente:

"La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso";

il quarto comma è sostituito dal seguente:

"All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato";

dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

"La commissione esprime le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.

Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

all'ultimo comma, le parole: "n. 71 del 27 dicembre 1978 e n. 7 del 29 febbraio 1980" sono sostituite dalle seguenti: "27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente";

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco".