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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 91

G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

Interventi finanziari per il triennio 1981-83 a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 37/1984 e con annotazioni alla data 7 agosto 1990)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 110.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e lire 60.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, per la costruzione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2

La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:

a) lire 350 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) lire 400 milioni ai comuni con popolazione da 5001 a 20.000 abitanti;

c) lire 700 milioni ai comuni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

d) lire 1.300 milioni ai comuni con popolazione oltre 60.000 abitanti ed ai comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Palermo, Catania e Messina.

Art. 3

I fondi assegnati ai sensi dell'articolo precedente sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alla rete idrica e fognante, nonchè per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 4

La comunicazione dell'assegnazione dei fondi ai comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il programma di impiego della somma assegnata al comune è di competenza esclusiva del consiglio comunale che adotta la relativa delibera entro il termine di quarantacinque giorni dalla data stabilita dal precedente comma.

Art. 5

(modificato dall'art. 20 della L.R. 37/84)

Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Il finanziamento è revocato qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1984. (1)

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 63, comma 2, della L.R. 57/85 ed al 31 dicembre 1991 dall'art. 5 della L.R. 30/90.

Art. 6

L'intervento per l'esercizio 1981 è interamente destinato ai comuni di cui alla lett. a del precedente art. 2.

Art. 7

All'onere di lire 20.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 30.000 milioni per l'anno 1982 e in lire 60.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

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