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LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 93

G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La lett. d dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituita dalla seguente:

"d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari".

Art. 2

Dopo il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è aggiunto il seguente:

"La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative, nella seguente misura:

- lire 100 mila agli emigrati provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda e dal Lussemburgo;

- lire 150 mila agli emigrati provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Norvegia, nonché da altri Paesi dell'area europea;

- lire 250 mila agli emigrati provenienti da Paesi extraeuropei".

Art. 4

Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

"Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale per un periodo non superiore ad anni venti anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni venti e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia".

Art. 5

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 900 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6

Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981.

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