
LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 93
G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
La lett. d dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituita dalla seguente:
"d) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari".
Dopo il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è aggiunto il seguente:
"La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9".
Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:
"Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative, nella seguente misura:
- lire 100 mila agli emigrati provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda e dal Lussemburgo;
- lire 150 mila agli emigrati provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Norvegia, nonché da altri Paesi dell'area europea;
- lire 250 mila agli emigrati provenienti da Paesi extraeuropei".
Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:
"Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale per un periodo non superiore ad anni venti anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni venti e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia".
Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 900 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.