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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 74

G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21

Provvedimenti per valorizzare il ruolo e le funzioni delle comunità montane in Sicilia.

N.d.R. Per effetto dell'art. 45 comma 1, della L.R. 9/86, nel testo modificato dall'art. 18 della L.R. 31/86, e del Decr. Pres. 19/09/86 le comunità montane sono state soppresse e le relative funzioni, nonchè il personale sono stati assegnati alle province regionali.

Testo con annotazioni alla data 19 settembre 1986

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le comunità montane, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, fino all'approvazione dei piani quinquennali e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge (1), possono predisporre ed attuare programmi relativi ad opere ed interventi urgenti, deliberati dal consiglio della comunità, per importo fino alla concorrenza delle somme già attribuite alle singole comunità.

I predetti programmi sono approvati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del comitato regionale della programmazione, per la compatibilità con altri interventi regionali ed extraregionali prescrivendo, ove occorra, le necessarie modifiche.

I pareri del comitato regionale della programmazione dovranno essere resi entro i trenta giorni successivi alla ricezione dei programmi e si intendono positivamente espressi trascorso infruttuosamente il termine predetto.

L'Assessore, entro i successivi quindici giorni, emana il decreto di approvazione dei programmi.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma i programmi sono immediatamente operativi ed efficaci a tutti gli effetti.

Per le opere di cui al primo comma, i controlli sono svolti, a norma delle leggi vigenti, dall'Ispettorato tecnico regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

(1)

Termine prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 91 della L.R. 57/85.

Art. 2

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978.

Ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere comprese nel programma approvato, sono attribuite alla comunità montana, che provvede, direttamente o mediante delega ad altri enti, alle gare di appalto, alla stipula dei contratti per l'esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 3

Le comunità montane, per la redazione dei piani di sviluppo quinquennali, dei progetti esecutivi e degli altri elaborati necessari, possono avvalersi di professionisti privati ove non dispongano di personale tecnico distaccato dagli enti di cui all'art. 27 della legge regionale n. 38 del 1974.

Art. 4

Il programma di opere e di interventi urgenti deve comprendere principalmente interventi al servizio dell'agricoltura: viabilità rurale da realizzare secondo criteri di rigorosa economicità, anche in deroga alle norme UNI, ivi comprese quelle a carattere interpoderale; elettrificazione rurale e prevalente insediamento contadino; iniziative zootecniche a carattere collettivo ivi comprese quelle previste dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, al servizio di forme associative e cooperative unitarie prevalentemente costituite da piccoli allevatori; impianti collettivi di conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti zootecnici e cerealicoli, ottenuti nei territori montani, al servizio di forme associative e cooperative unitarie di piccoli e medi produttori.

Art. 5

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita a ciascuna comunità montana, istituita nel territorio regionale, i fondi statali di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 ed 11 marzo 1975, n. 72, già attribuiti in virtù dell'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34 e successive modificazioni.

Con lo stesso provvedimento l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente attribuisce, altresì, ed accredita ad ogni singola comunità montana, anche a titolo di anticipazione, le quote dei fondi statali previsti dall'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativi agli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981.

Art. 6

Le comunità montane sono autorizzate a presentare direttamente alla CEE, in base al regolamento della stessa, progetti di opere per ottenere approvazione e finanziamenti.

La differenza tra il finanziamento ottenuto e quello necessario è posto a carico del bilancio dell'ente richiedente.

Art. 7

Potranno usufruire dei benefici della presente legge le comunità montane che avranno rinnovato gli organi istituzionali a seguito delle elezioni amministrative del giugno 1980.

Art. 8

In deroga alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1974 i progetti di statuto adottati dalle comunità montane devono essere approvati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso infruttuosamente tale termine gli statuti diventano efficaci a tutti gli effetti.

La susseguente determinazione del governo regionale deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dalla comunità montana nelle more dell'intervento regionale.

Art. 9

Ai presidenti delle comunità montane può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i seguenti importi:

a) comunità con estensione territoriale sino ad ettari 40 mila, fino a lire 220 mila;

b) comunità con estensione territoriale da ettari 40.001 a 70 mila, fino a lire 260 mila;

c) comunità con estensione territoriale oltre ettari 70 mila, fino a lire 300 mila.

Art. 10

Ai componenti della giunta esecutiva può essere corrisposta un'indennità mensile di carica in misura non superiore al 30 per cento di quella fissata per il presidente.

Art. 11

Ai consiglieri delle comunità montane può essere corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, di importo non superiore a lire 10.000.

Le indennità di carica di cui agli articoli precedenti non si cumulano con l'indennità di presenza.

Art. 12

Le indennità di carica e di presenza non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali e con le indennità di carica comunali; possono invece cumularsi con le indennità di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute dei consigli comunali.

Non possono essere attribuiti agli organi delle comunità montane altri emolumenti, deliberati a qualsiasi titolo non previsto dalla presente legge.

Art. 13

Ai presidenti, ai componenti della giunta esecutiva ed ai consiglieri delle comunità montane, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dal territorio della comunità medesima, spetta il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Il trattamento economico di missione è quello previsto per i dipendenti dello Stato aventi le qualifiche indicate al punto 2 della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive aggiunte e modifiche.

Art. 14

Ai presidenti, ai componenti della giunta esecutiva ed ai consiglieri delle comunità montane spetta, se risiedono in comuni distanti non meno di 15 chilometri dalla sede della comunità montana, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, nella misura indicata dal precedente articolo.

Spetta ugualmente il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte nell'ambito del territorio della comunità montana, effettuate dai predetti amministratori e consiglieri per ragioni del loro mandato in località distanti non meno di 10 chilometri dalla sede della comunità montana.

Art. 15

Le indennità di carica e di presenza previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo della comunità e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.

Nella prima attuazione della presente legge, le deliberazioni relative alle indennità indicate nel primo comma saranno adottate anche se i bilanci degli enti interessati risultino già approvati.

Art. 16

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 aprile 1981.

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