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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1981, n. 77

G.U.R.S. 2 maggio 1981, n. 21

Integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87: Istituzione delle unità sanitarie locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo l'art. 49 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente art. 49 bis:

"In sede di predisposizione del piano sanitario regionale triennale l'Assessorato regionale della sanità prevede le modalità per consentire ai cittadini residenti nel territorio di una frazione ricadente nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale, diversa da quella della quale fa parte il comune di appartenenza, l'accesso in via normale ai servizi dell'unità sanitaria locale all'interno del cui ambito territoriale la frazione ricade".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 aprile 1981.

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