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LEGGE REGIONALE 18 aprile 1981, n. 67

G.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 24/1993 e con annotazioni alla data 24 agosto 1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai provvedimenti di competenza regionale concessori di derivazione di acque pubbliche, comprese quelle dei canali demaniali, per uso irriguo in agricoltura, le tasse sulle concessioni governative, di cui al 106 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, si applicano, in relazione alla quantità di acqua assegnata, nella misura appresso indicata:

1) da 0,01 a litri 2 al minuto secondo lire 10.000;

2) da 2,01 a litri 4 al minuto secondo lire 20.000;

3) da 4,01 a litri 6 al minuto secondo lire 30.000;

4) da 6,01 a litri 10 al minuto secondo lire 50.000;

5) da 10,01 a litri 15 al minuto secondo lire 70.000;

6) da 15,01 a litri 20 al minuto secondo lire 100.000;

7) da 20 litri, per ogni 10 litri o frazione di 10 litri in più al minuto secondo lire 50.000.

Per le concessioni in cui la quantità di acqua assegnata non sia rapportata a litri al minuto secondo, la tassa prevista al comma precedente si applica, in relazione alla superficie del terreno irrigato, nella misura sottosegnata:

1) da 0,01 ad ettari 2, lire 10.000;

2) da 2,01 ad ettari 4, lire 20.000;

3) da 4,01 ad ettari 6, lire 30.000;

4) da 6,01 ad ettari 10, lire 50.000;

5) da 10,01 ad ettari 15, lire 70.000;

6) da 15,01 ad ettari 20, lire 100.000;

7) oltre 20 ettari, per ogni 10 ettari o frazione di 10 ettari in più, lire 50.000.

I decreti di varianti a preesistenti derivazioni sono soggetti alla tassa di cui al primo comma del presente articolo nella seguente misura:

a) varianti sostanziali: stessa misura del rilascio;

b) variazioni non sostanziali: 1/5 della misura prevista per il rilascio.

Le varianti sostanziali e le variazioni non sostanziali sono rispettivamente delle modifiche tecniche fondamentali o non fondamentali alle opere tecniche delle già esistenti derivazioni ed il giudizio, per tali distinzioni, è riservato agli organi tecnici competenti.

Art. 2

Per le concessioni di cui al precedente art. 1 non è dovuta cauzione.

Art. 3

Le concessioni di derivazione di acque pubbliche da sorgenti hanno, di regola, durata trentennale, mentre quelle relative a derivazioni da canali demaniali hanno, di regola, durata di ventinove anni.

Art. 4

(abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 24/93) (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 24/93, con l'abrogazione dell'articolo annotato restano salve le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative regionali disciplinate da apposite leggi della Regione.

Art. 5

Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e nella tariffa allo stesso annessa.

Art. 6

Non si farà luogo sia a rimborso per somme già pagate e sia a richieste per somme non pagate per concessioni già scadute prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 aprile 1981.

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