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LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 56

G.U.R.S. 15 aprile 1981, n. 18

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni è ulteriormente modificato venendo aggiunto dopo le parole: "i certificati di nascita" le seguenti: "e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione".

Art. 2

Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1981.

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