
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 56
G.U.R.S. 15 aprile 1981, n. 18
Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni è ulteriormente modificato venendo aggiunto dopo le parole: "i certificati di nascita" le seguenti: "e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione".
Art.
2
Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno.