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LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 58

G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, recante "Provvedimenti intesi a razionalizzare il comparto industriale del trattamento dei prodotti agrumari e ortofrutticoli e la commercializzazione degli stessi".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, per le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, lettere a, b, c, e d della legge medesima, sono ammesse ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni.

Il contributo in conto capitale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, ed il finanziamento agevolato di cui al precedente comma sono cumulabili entro il limite massimo del 70 per cento.

Art. 2

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca previa istruttoria del comitato tecnico di cui al successivo articolo.

Art. 3

Il comitato tecnico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

a) da tre dirigenti tecnici, di cui uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) da un dirigente amministrativo con funzioni di segretario;

c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il personale di cui alle lettere a e b, oltre che dai ruoli regionali è scelto tra i dipendenti utilizzati presso gli uffici regionali e provenienti dagli enti disciolti. Il predetto personale, nonchè tre assistenti e due dattilografi, sono rispettivamente comandati o assegnati all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

I componenti previsti dalle precedenti lettere a e b, ad eccezione del dirigente tecnico designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sono designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

Il comitato è presieduto dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca o, in sua assenza o impedimento, dal direttore regionale.

Per il funzionamento del comitato è previsto un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con delibera della Giunta di Governo anche in deroga all'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5.

Art. 4

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artiginato e la pesca, sentito il comitato tecnico di cui al precedente art. 3, determina, con proprio decreto, le modalità di ammissione e di erogazione del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10.

Art. 5

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca eroga annualmente i contributi per le spese previsti dalla lett. e dell'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, modificato dall'art. 21 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, previo accertamento, da condursi da parte del comitato tecnico di cui al precedente art. 3, dell'avvenuta esportazione del prodotto.

A tal fine i richiedenti presenteranno copia delle bolle doganali per l'esportazione.

Art. 6

Per l'ammissione al contributo erogato ai sensi del precedente art. 5 i richiedenti devono dimostrare che almeno il 50 per cento degli acquisti di contenitori di imballaggio è stato effettuato presso aziende siciliane.

Art. 8

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, è sostituito dal seguente:

"Alla gestione del fondo di cui al precedente articolo sovraintende un comitato composto dai direttori generali del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio V.E. o da loro delegati, dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e dai direttori regionali dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze preposti rispettivamente alle finanze e credito e al bilancio e tesoro, il quale ultimo lo presiede".

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1981.

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