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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5, comma 14, della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10/93.

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 63

G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19

Integrazioni e modifiche della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, recante primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5, comma 14, della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10/93.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5, comma 14, della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10/93.

Art. 1

Per la progettazione e direzione dei lavori marittimi finanziati dalla Regione Siciliana nell'importo dei progetti è compresa l'aliquota dello 0,50 per cento, che verrà utilizzata dall'ufficio del Genio civile-opere marittime di Palermo in ragione dello 0,25% per indennità di viaggio, per rilievi ed attrezzature relative, per particolari consulenze, per spese di funzionamento, per gestione mezzi di trasporto, spese postali e telegrafiche, e per lo 0,25% per compenso da ripartire fra tutti i componenti dell'organico dell'ufficio interessati alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, nella misura massima di 1/3 della retribuzione globale spettante a ciascun componente.

Le somme saranno accreditate al Genio civile-opere marittime di Palermo, che provvederà a rendicontarle nei modi di legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5, comma 14, della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10/93.

Art. 2

E' abolita la riduzione del 50 per cento sugli onorari di collaudo prevista dal primo comma dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

I commi secondo e terzo dell'art. 16 della stessa legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono sostituiti con i seguenti:

"Non possono essere conferiti incarichi di collaudo a chi abbia in corso di espletamento due collaudi.

Ai fini di cui al comma precedente non si computano i collaudi in corso d'opera".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 5, comma 14, della L.R. 21/85, nel testo sostituito dall'art. 22 della L.R. 10/93.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1981.

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