
LEGGE REGIONALE 11 aprile 1981, n. 64
G.U.R.S. 18 aprile 1981, n. 19
Integrazione delle provvidenze previste dalla legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, in favore dei comuni delle province di Messina e di Enna colpiti dai sismi del 1967, 1977, e 1978.
Testo con annotazioni alla data 5 agosto 1982
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Dopo il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, sono aggiunti i seguenti:
"Per le finalità indicate negli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, - da erogarsi con le modalità previste dalla legge medesima - in favore dei comuni di cui al comma precedente e dei comuni della provincia di Enna Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano Castefferato, Agira e Nicosia è destinata la somma di lire 15.000 milioni per l'eliminazione dei danni arrecati dai terremoti indicati nel comma stesso, di cui lire 5.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso e lire 10.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base delle proposte formulate dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, approva la ripartizione ai comuni delle somme di cui al presente articolo".
Il contributo per la ricostruzione e la riparazione della prima unità immobiliare abitativa per ciascun nucleo familiare è concesso anche se questo, per qualsiasi causa, non era residente al tempo del terremoto nell'immobile distrutto o danneggiato.
Le provvidenze della presente legge e della legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, includono la ricostruzione e la riparazione dell'immobile destinato ad attività produttive e commerciali.
Il contributo sulla spesa occorrente per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata di cui alla presente legge ed alla legge regionale 9 agosto 1979, n. 186, è determinato sulla base dei costi, applicati dall'I.A.C.P. di Messina per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, correnti al momento della concessione del contributo medesimo e comunque non eccedenti quelli praticati al tempo dell'esecuzione dei lavori di ripristino se antecedente.
Nel comune di Tusa le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 38, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I progetti ed i preventivi di spesa debbono essere presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico dell'esercizio successivo trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: "Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma" (Fondi ordinari - Spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Le somme di cui all'art. 1 della presente legge sono destinate quanto a lire 11.000 milioni ai comuni della provincia di Messina e quanto a lire 4.000 milioni ai comuni della provincia di Enna. (1)
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 85/82 le provvidenze previste dalla presente legge, si applicano anche e con le medesime modalità nei comuni di Leonforte, Nissoria, Regalbuto e Villarosa, egualmente colpiti dal terremoto del 1967.