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LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 40

G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15

Integrazioni e modifiche dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, concernente norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è aggiunto il seguente:

"La valutazione dell'ufficio tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 per cento in rapporto alla sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali non rientranti fra quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini della determinazione dell'ammontare. La maggiorazione è effettuata dalla soprintendenza competente per territorio ed approvata dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il competente gruppo di lavoro del Consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali".

Art. 2

Nel secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, le parole "I comuni" e "consiglio comunale" sono sostituite rispettivamente da "gli enti locali" e "consiglio".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1981.

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