
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 46
G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15
Nuove disposizioni per i cantieri di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo ed istruttore dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, è determinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura di lire 10.000 per i lavoratori, di lire 12.000 per gli istruttori e di lire 15.000 per i direttori.
L'ammontare della spesa prevista dall'art. 2 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modifiche, non può superare l'importo di lire 40 milioni per cantiere.