Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 46

G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15

Nuove disposizioni per i cantieri di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo ed istruttore dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modificazioni, è determinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura di lire 10.000 per i lavoratori, di lire 12.000 per gli istruttori e di lire 15.000 per i direttori.

Art. 2

L'ammontare della spesa prevista dall'art. 2 della legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, e successive modifiche, non può superare l'importo di lire 40 milioni per cantiere.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 73752 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 marzo 1981.

D'ACQUISTO