
LEGGE REGIONALE 30 marzo 1981, n. 47
G.U.R.S. 1 aprile 1981, n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1978, n. 15, recante disciplina delle ferie e dell'orario dei turni delle farmacie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge regionale 5 luglio 1978, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- all'art. 5 le lettere a e b sono sostituite con le seguenti:
"a) nei comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno e a battenti aperti;
b) nei comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata";
- all'art. 6 le lettere a e b sono sostituite dalle seguenti:
"a) nei comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno ed a battenti aperti, dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza intervallo pomeridiano;
b) nei comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a battenti aperti nelle ore di servizio e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano";
- l'art. 7 è sostituito con il seguente:
"Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:
a) nei comuni con oltre 50 mila abitanti: a turno e a battenti aperti fino alle ore 22, dopo, a chiamata con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia fino all'ora di apertura;
b) nei comuni fino a 50 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata dall'ora di chiusura fino all'ora di apertura;
c) nei comuni con una farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.
Nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti il servizio notturno è assicurato da una farmacia ogni 80.000 abitanti o frazione non inferiore al cinquanta per cento.
Nei comuni di cui al precedente comma, il servizio notturno potrà essere espletato in maniera continuativa da quelle farmacie di ciascuna unità sanitaria locale del territorio comunale che ne facciano richiesta, compatibilmente con l'esigenza di continuare a garantire l'adeguata erogazione del servizio su tutto il territorio comunale, con almeno una farmacia nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale.
Qualora il numero delle farmacie richiedenti di cui al comma precedente risulti, in una determinata unità sanitaria locale del territorio comunale, superiore a quello derivante dall'applicazione della presente legge, queste espleteranno il servizio a turno tra di loro. Qualora il numero delle stesse risulti viceversa inferiore, per il numero residuo, il servizio è assicurato a turno da tutte le altre farmacie.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706";
- dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente art. 10 bis:
"Salvo quanto previsto dall'art. 6, nei comuni con una sola farmacia, il godimento del riposo infrasettimanale e delle ferie annuali possono essere altresì assicurati utilizzando un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, designato dallo stesso titolare della farmacia o dall'ordine provinciale dei farmacisti.
Le determinazioni di cui al comma precedente devono essere comunicate al medico provinciale ed al sindaco per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dall'inizio del secondo mese successivo alla sua entrata in vigore.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 marzo 1981.
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