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LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1981, n. 4

G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, contenente nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell'art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione Siciliana, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi coobbligati da parte dell'istituto di credito".

Art. 2

Il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:

"Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 gennaio 1981.

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